Regolamento (UE) 2018/213
della Commissione del 12 febbraio 2018 relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
GUUE L 41/6 del 14.2.2018
Entrata in vigore: 06.03.2018
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «limite di migrazione specifica» (LMS): la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari;
2) «materiali e oggetti»: tutti i materiali e gli oggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004;
3) «vernici» o «rivestimenti»: materiali o oggetti composti da uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA), applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche.
Articolo 2
1. La migrazione nei o sui prodotti alimentari di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA) (n. CAS 0000080-05-7) da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non supera un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg).
2. In deroga al paragrafo 1, non è consentita la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti specificamente destinati a venire a contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia, quali definiti al regolamento (UE) n. 609/2013.
Articolo 3
1. Al fine di verificare la conformità all'articolo 2 del presente regolamento si applicano le norme stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 6, e 7, all'allegato III e all'allegato V, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. I risultati delle prove ottenuti nell'ambito della procedura di verifica di cui al paragrafo 1 sono espressi in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 10/2011.
Articolo 4
1. In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 gli operatori economici provvedono a che i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti siano corredati di una dichiarazione scritta di conformità che riporti le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione è disponibile in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione diverse dalla vendita al dettaglio.
2. La dichiarazione scritta permette di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti cui si riferisce. Se ne redige una nuova versione per rispecchiare qualsiasi cambiamento dei livelli di migrazione dalla vernice o dal rivestimento applicati ai materiali e agli oggetti.
3. Dietro richiesta di un'autorità competente nazionale l'operatore economico mette a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa comprovante la conformità con la dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1. La documentazione giustificativa deve essere fornita tempestivamente e comunque entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta. La documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.
Articolo 5
L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 6
I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
...
ALLEGATO I
1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
2) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che produce o importa il materiale o l'oggetto rivestito;
3) l'identità del materiale o dell'oggetto verniciato o rivestito;
4) la data della dichiarazione;
5) la conferma che la vernice o il rivestimento applicato al materiale o all'oggetto rispetta le restrizioni stabilite all'articolo 2 del presente regolamento e le prescrizioni fissate negli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
6) le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto rivestito, quali:
a) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
b) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
c) il massimo rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare e volume per il quale è stata verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 10/2011, o informazioni equivalenti.
ALLEGATO II
Nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 la voce riguardante la sostanza n. 151 è sostituita dalla seguente: sostanza n. 151 è sostituita dalla seguente:
«151 |
13480 |
0000080-05-7 |
2,2-bis(4-idrossifenil)propano |
no |
sì |
no |
0,05 |
Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (1) (2). Da non utilizzare per la fabbricazione tazze o bottiglie in policarbonato che, date le loro caratteristiche a prova di perdite, sono destinate ai lattanti (3) e ai bambini nella prima infanzia (4). |
13607 |
_______________
(1) Lattanti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(2) Tale restrizione è applicabile a partire dal 1° maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1° giugno 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.
(3) “Lattante” quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013.
(4) “Bambino nella prima infanzia” quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 609/2013.
_______________
...
MOCA - GMP | Consolidato 2018
Ed. 1.0 del 26 Dicembre 2017
Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2017.
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.
Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato 2018, direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.
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Rev. 1.1 Febbraio 2018
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, a contatto con sostanze alimentari
Raccolta di tutta la normativa nazionale ed europea sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, a contatto con sostanze alimentari
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