Regolamento POPs: Vietata la fabbricazione, immissione in commercio e uso di PFOA
ID 10998 | 02.02.2021 | Documento riservato Abbonati Chemicals
In allegato:
- Documento completo Rev. 1.0 2021 del 02.02.2021
- Decision cand list SVHC ED/69/2013 PFOA (SVHC REACH)
- Support 14.06.2013 PFOA (SVHC REACH)
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021) Entrata in vigore: 22.02.2021
A Partire dal 4 Luglio 2020 con il Regolamento delegato (UE) 2020/784 (il PFOA, suoi sali e composti correlati), sostanza già inserita nelle SVHC del Regolamento REACH, ne è vietata la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs - Persistent Organic Pollutants).
Infatti, con il Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020, è modificato, per la prima volta, l'allegato I delle sostanze vietate (salvo deroghe illustrate), (27 Sostanze alla data) del regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU L 188/1 del 15.06.2020)
Il PFOA si aggiunge al correlato PFOS, già presente nel Regolamento (UE) 2019/1021 e derivato dal precedente Regolamento (CE) n. 850/2004.
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU L 188/1 del 15.06.2020)
Entrata in vigore: 05.07.2020
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Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlate (GU L 36/7 del 02.02.2021)
Entrata in vigore: 22.02.2021
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
All’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce relativa all’acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati è aggiunto il seguente testo:
1) la prima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:
«3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni dei composti correlati al PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le rigorose condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a 6.»;
2) la prima frase del punto 4 è sostituita dalla seguente:
«4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE.»;
3) è aggiunto il seguente punto 10):
«10. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali e/o composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e quelli invasivi. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 22 febbraio 2023
Con il Regolamento (UE) 2017/1000 del 13 giugno 2017 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 REACH per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate (Voce 68 allegato XVII (SVHC) del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH)
A decorrere dal 4 luglio 2020 il PFOA non dovrà più essere prodotto o commercializzato come sostanza in quanto tale e, se utilizzato per la produzione di altre sostanze, miscele o articoli, non dovrà superare la concentrazione di 25 ppb (PFOA e sali) e 1000 ppb (sostanza correlata o combinazione di sostanze correlate al PFOA).
Il presente Regolamento recepisce i precedenti pareri di RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) e SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica) dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, riguardanti i composti perfluoroalchilici (PFAS).
Sono previste deroghe e rinvii della scadenza per alcuni particolari articoli e sostanze.
L’acido perfluorottansolfonico e i suoi derivati (PFOS) sono esclusi dal presente Regolamento in quanto già disciplinati dal Regolamento (CE) n. 850/2004 (Regolamento POPs abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1021).
ECHA SVHC
Data di iscrizione: 20/06/2013
Motivo dell’iscrizione SVHC REACH:
- Toxic for reproduction (Article 57c)
- PBT (Article 57d)
I PFOA
Le sostanze perfluoroalchiliche: PFOS e PFOA
Informazioni generali
PFOS (acido perfluoroottansulfonico) e PFOA (acido perfluoroottanoico) appartengono alla famiglia delle sostanze organiche perfluoroalchiliche (PFAS). PFOA e PFOS sono composti chimici, prodotti dall’uomo e pertanto non presenti naturalmente nell’ambiente, stabili, contenenti lunghe catene di carbonio, per questo impermeabili all’acqua e ai grassi. Grazie alle loro caratteristiche essi vengono utilizzati in prodotti industriali e di consumo per aumentare la resistenza alle alte temperature, grassi e acqua, di tessuti, tappeti ed abbigliamento, rivestimenti di carta ad uso alimentare, di pentole antiaderenti, nonché in schiume antincendio. PFOA e PFOS sono composti persistenti, ossia permangono per periodi prolungati nell’ambiente in seguito al rilascio e pertanto alcune Ditte hanno previsto l’interruzione della produzione e la sostituzione di PFOA e PFOS, cambiando i processi di produzione, riducendo il rilascio e il livello di questi composti nei loro prodotti.
Fonti di contaminazione e vie di esposizione per l’uomo
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Effetti sulla salute
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Valori guida
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Divieto uso PFOA
Allegato I Parte A (Divieti) Regolamento POPs
Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione.
Nella parte A dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:
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Il Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)
Il Regolamento (UE) 2019/1021 (Nuovo regolamento POPs) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).
Entrata in vigore: 15 luglio 2019
Il Regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004.
Fig. 1 - Attuazione Regolamento POPs
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Fig. 2 – Sostanze per Allegato I, II, II e IV POPs
(1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021
(2) Allegato III - Elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci (Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci Regolamento (UE) 2019/1021)
(3) Allegato IV - Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (Articolo 7 Gestione dei rifiuti Regolamento (UE) 2019/1021)
(4) Aggiunta 1 Sostanza 15.06.2020
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020)
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 2021 | Regolamento delegato (UE) 2021/115 | Certifico Srl |
0.0 | 2020 | --- | Certifico Srl |
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