Regolamento delegato (UE) 2021/2306
Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione
GU L 461/13 del 27.12.2021
Entrata in vigore: 30.12.2021
Applicazione: 1° gennaio 2022
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Rettifiche:
Rettifica regolamento delegato (UE) 2021/2306 - 19.05.2022
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative:
a) alla verifica nei paesi terzi delle partite di prodotti destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione e al rilascio del certificato di ispezione;
b) ai controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione; e
c) alle azioni che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dei paesi terzi devono adottare in caso di non conformità sospetta o accertata al regolamento (UE) 2018/848.
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Articolo 12 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è abrogato.
Tale regolamento continua tuttavia ad applicarsi ai fini della compilazione e della vidimazione dei certificati di ispezione in sospeso rilasciati prima del 1° gennaio 2022 e degli estratti dei certificati di ispezione in sospeso presentati dall’importatore prima del 1° gennaio 2022, nonché ai fini della dichiarazione del primo destinatario o del destinatario figurante nel certificato di ispezione o nell’estratto del certificato di ispezione.
Articolo 13 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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