Regolamento CPR: norme armonizzate ed EAD (ETA)
ID 12270 | 08.12.2020
IL CPR E I PRODOTTI INNOVATIVI
Il CPR prevede tre categorie di prodotto:
1. Prodotti che rientrano in una norma armonizzata;
2. Prodotti che non rientrano interamente in una hEN (harmonied EN) quando, cioè, esiste una norma armonizzata ma per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto si verifica che:
- il metodo di valutazione non è appropriato;
- non esiste un metodo di valutazione;
3. Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.
Schema 1 - Prodotti da costruzione: norme armonizzate ed EAD (ETA)
Per i prodotti che rientrano nel 1° gruppo, la Dichiarazione di Prestazione e la conseguente marcatura CE sono obbligatori.
Per i prodotti che rientrano nei gruppi 2 e 3, su base volontaria, se il fabbricante ha scelto di dichiarare le prestazioni, può avvalersi di un EAD se esiste (qui l'elenco dei Documenti EAD), con conseguente rilascio di un ETA da parte di organismo di valutazione tecnica designato (TAB) e, quindi, apporre la marcatura CE dopo aver applicato il sistema di AVCP previsto dall’EAD.
ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA (TAB)
Si tratta di organismi i cui requisiti sono definiti nell’Allegato IV del CPR e designati dai rispettivi Stati membri per la redazione di EAD e per il rilascio degli ETA. Il nome e l’indirizzo di ciascun TAB e le aree di prodotto per le quali sono designati sono comunicati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
I TAB rilasciano Valutazioni Tecniche Europee (ETA) per le aree di prodotto (di cui Allegato IV del CPR) per le quali sono stati designati e sono competenti per le medesime aree a predisporre EAD.
Una volta ottenuto l’ETA per il proprio prodotto, il fabbricante per redigere la DoP e apporre la marcatura CE deve svolgere le attività di AVCP; nel caso di sistemi AVCP che prevedono l’intervento di Organismi Notificati il Fabbricante deve rivolgersi a tali Organismi al fine di ottenere il Certificato della costanza di prestazione (per sistemi AVCP 1 o 1+) o il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
MARCATURA CE SULLA BASE DI UN ETA
Il fabbricante che richiede il rilascio di un ETA intraprende un percorso di certificazione volontaria. Una volta ottenuto l’ETA, l’unico modo per poter esprimere le prestazioni relative alle caratteristiche essenziali conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea è attraverso la DoP. Nella DoP verrà indicato il numero del Documento per la Valutazione Europea (EAD) e il numero della Valutazione Tecnica Europea (ETA) rilasciato per il prodotto in questione. Anche in questo caso, il Fabbricante per poter redigere la DoP dovrà applicare il corretto sistema di AVCP e ricorrere, quando previsto, all’intervento dell’Ente Notificato. Si ricorda infine che l’ ETA non ha scadenza.
ETA - VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA
La Valutazione Tecnica Europea (in inglese European Technical Assessment – ETA) è definito dal CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 come “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”.
L’ETA è un documento di natura volontaria che contiene le prestazioni delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione; esso è rilasciato per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o che per almeno una delle caratteristiche essenziali il metodo di valutazione non è appropriato o non esiste. ; Il rilascio dell’ETA si basa sulla specifica tecnica armonizzata “Documento per la Valutazione Europea (European Assessment Document – EAD)”.
Il rilascio di ETA, così come la definizione di appositi EAD, è competenza dei Technical Assessment Body (TAB). ITC è TAB designato su molte aree di prodotto (Product Areas – PAC) e può quindi definire EAD, o collaborare alla loro definizione, e rilasciare ETA. Per visualizzare l’elenco delle aree di prodotto per le quali ITC è designato consultare il database NANDO (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F218412).
Con il D.lgs. 106/2017 è stato istituito l’ Italian Technical Assessment Body, ovvero l’ unico TAB a livello nazionale a cui faranno capo tutte le aree di prodotto. Nelle more della definizione delle modalità di funzionamento di ITAB, sulla base di un Protocollo d’Intesa tra il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, quest’ultimo riceve e segue l’istruttoria per il rilascio di ETA anche per le PAC per le quali era designato STC (Download Designation of a Technical Assessment Body pursuant to the CPR).
L’ETA di un prodotto contiene la/le prestazione/i da dichiarare, espressa/e in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali scelte dal fabbricante tra quelle previste dall’EAD di riferimento e il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP).
Legenda
hEN: harmonied EN
EAD: European Assessment Document
ETA: European Technical Assessment
DoP: Dichiarazione di Prestazione
TAB: Technical Assessment Body
PAC: Product Areas§
AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance
VVCP: Valutazione e Verifica di costanza della prestazione
Fonte: CNR
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