Regolamento antincendio ENAC
Disciplina generale della protezione antincendio per gli Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici
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L’art. 690 - terzo comma - del nuovo Codice della Navigazione (D. Lgs. n. 96 del 09/05/2005 e ss.mm.ii.), in tema di recepimento degli Annessi ICAO, prevede che ENAC determini, in via amministrativa anche mediante l’emanazione di regolamenti, le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come definite dall’art. 26 del D. Lgs n. 139/2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell’art. 11 della legge 29/7/2003 n. 229”.
Il D.M. 01/02/2006 “Norme di attuazione della legge 21/04/68 n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio”, introduce per le aviosuperfici, in luogo del servizio antincendio, il concetto di primo intervento ad opera di personale abilitato e per mezzo di idonee dotazioni commisurate alla tipologia di aeromobili operanti. In particolare l’art. 25 del predetto D.M. attribuisce all’ENAC l’aggiornamento delle disposizioni inerenti tali misure.
Nell’ambito dell’attività di recepimento della normativa ICAO e di completamento della regolamentazione di competenza ENAC in materia di servizi antincendio aeroportuali, l’Ente ha ravvisato la necessità di disciplinare la tematica della protezione antincendio anche per gli aeroporti di aviazione generale. Tale necessità è stata condivisa nell’ambito del Tavolo istituzionale ENAC – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, costituito in ragione della complessa articolazione dell’assetto normativo in materia di servizi antincendio, ai fini di una armonica regolamentazione delle questioni di comune interesse.
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