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Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147

Tabella elenco gas tossici RD 147 1927 e Decreti aggiornamento

Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147 / Tabella elenco gas tossici e Decreti di aggiornamento 

ID 14384 | Rev. 1.0 del 16.06.2022/ Allegati RD Consolidato e Tabella elenco gas tossici con riferimenti normativi

Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1927

(GU n.49 del 01.03.1927)

Regio Decreto 9 gennaio 1927 n. 147

Art. 2. Elenco dei gas tossici riconosciuti

L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del presente regolamento.
_______

Inizialmente i gas riconosciuti tossici erano quelli elencati nella tabella di cui al R.D. 147/1927 (numero 12):

1) Acido cianidrico
2) Ammoniaca
3) Anidride solforosa
4) Benzina
5) Cianuri alcalini (di potassio, di sodio)
6) Cloro
7) Cloropicrina
8) Cianogeno (bromuro o cloruro di)
9) Etere ciano-carbonico
10) Fosgene
11) Isonitrili (tipo Fenil-isonitrile)
12) Solfuro di carbonio.

1. Prospetto allegato al Regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del T. U. della legge di P. S. approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1935 veniva pubblicato il Decreto Ministeriale 6 febbraio 1935 recante il nuovo prospetto dei gas tossici, portati a 14 in quanto aggiunti:

1) il cianuro di calcio (aggiunto al numero d’ordine n. 5 – cianuri alcalini);
2) l’ossido di etilene (numero d’ordine n. 12. Il solfuro di carbonio passa al numero d’ordine n. 14);
3) il piombo tetraetile (numero d’ordine n. 13).

2. Prospetto Decreto Ministeriale 6 febbraio 1935

Con successivi Decreti L'elenco dei gas tossici sono ad oggi 27, così suddivisi:

3. Tabella gas tossici con i Decreti di aggiornamento al R.D. 147/1927: (PDF disponibile allegato Abbonati Chemicals)

Elenco delle sostanze tossiche
che si trovano allo stato gassoso
o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore.

Utilizz.
se occorre autorizz. prescritta all'art. 5

Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini
o depositi

Trasporti

Osservazioni

Aggiornamenti

N. ord

 

NO

SI

Quantità
che è consentito custodire e conservare senza autorizz. (art.4)

Autorità che concede l'autorizzazione
(art. 10)

Quantità che è consentito trasportare senza licenza (art. 4)

Se occorre la
licenza

 

 

Prefetto (art.11)

Ministro (art. 13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Acido
cianidrico

a) allo stato gassoso, da solo o mescolato con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti

 ---

SI

Nessuna

---

Ministro

Nessuna

SI

 ---

---

b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale

 ---

SI

Nessuna

---

Minis.

Nessuna

SI

 ---

 ---

c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione.

 ---

SI

Nessuna

---

Minis.

Nessuna

Si

 ---

 ---

2

Ammoniaca

Compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il regolamento speciale.

 ---

SI [1]

Fino
a 75 Kg

Oltre 75 Kg Prefetto

---

Qualsiasi

NO

[1] L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg.

 ---

3

Anidride
solforosa

a) in soluzione acquosa concentrata.

 NO

 ---

Qualsiasi

 ---

 ----

Qualsiasi

NO

 ---

 ---

b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica.

[2]

[3]

Nessuna

Prefetto

 ---

Qualsiasi

NO

[2] Non occorre l'autorizzazione se l'utilizzazione è fatta a scopi agricoli od enologici.
[3]L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2.

 ---

c) allo stato gassoso misto a ossidi di carbonio.

 ---

SI

Nessuna

Prefetto

--- 

Qualsiasi

NO

---

---

d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura secondo il Regolamento speciale.

 --

SI

Fino
a 75 Kg

Oltre 75 Kg
Prefetto

---

Qualsiasi

NO

---

---

4

Benzina

Contenente composti organo metallici ed altre sostanze tossiche.

 ---

SI [4]

Nessuna
[4]

---

Minis.

Qualsiasi

NO

[4] Non occorre autorizzazione per la benzina contenente per ogni mille centimetri cubici non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile o cinque virgola cinque decimi di centimetro cubico di piombo tetrametile, entrambi equivalenti a gr. 0,85 di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto in piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di gr. 0,85 per ogni mille centimetri cubici di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile o piombo tetrametile o loro miscela deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso.

 ---

5

Cianuri

Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d’argento, di cadmio, di rame e di zinco

NO [5]

 ---

Nessuna
[4 bis]

---

 ---

Nessuna

SI

[5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

 

DM 18.03.1931 (G.. n. 78 del 04.04.1931)
 
D.M. 10.01.1942, (G.U. 07.02.1942, n. 31)

D.M. 21.07.1965 (G.U. 19.08.1965, n. 207) che ha riconosciuto come gas tossici le sostanze denominate cianuro di bario, d'argento, di cadmio e di rame,

D.M. 03.07.1966 
(G.U. 30.07.1966, n. 188)

D.M. 05.05.1971 (GU n. del 24.05.1971, n. 130)

Decreto 31 luglio 2012 (GU n.238 del 11.10.2012)

a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0.2% calcolata come CN-

NO

--

Fino
a Kg. 100

---

---

fino a 100 Kg

SI,
oltre i 100 Kg

---

b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra lo 0.2% e il 30% calcolata come CN-

NO

---

Nessuna
[4 bis]

---

---

---

SI

---

c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen

NO

 

Fino
a Kg.
100

---

---

---

SI,
oltre i 1000 g

---

6

Cloro

a) in soluzione acquosa

NO

 --

Qualsiasi

---

---

Qualsiasi

NO

---

 ---

b) allo stato gassoso

---

SI

---

---

Minis.

Qualsiasi

NO

---

---

c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale

 --

SI

Fino
a 75 Kg

Fino a 75 Kg Prefetto

---

 Qualsiasi

NO

--- 

---

7

Cloropicrina

(nitrocloroformio)

[6]

[7]

Fino a
gr. 1000

Prefetto

 ---

 gr. 1000

SI
oltre a gr. 1000

[6] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna.

[7] occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3.

 ---

8

Cianogeno

(bromuro o cloruro di)

---

SI

Nessuna

 ---

Minis.

Qualsiasi

NO

---

 ---

9

Etere ciano carbonico

da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti

---

SI

Nessuna

---

Minis.

Qualsiasi

NO

----

 ---

10

Fosgene

(cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale.

 

SI

Nessuna

---

Minis.

Qualsiasi

NO

 ---

 

11

Isonitrili

(tipo fenil-isonitrile)

 

SI

Nessuna

Prefetto

---

Qualsiasi

NO

 ---

 ---

12

Ossido
di etilene

da solo o mescolato con altre sostanze

 

SI

Nessuna

Prefetto

---

Qualsiasi

NO

 ---

DM 13.12.1932 (G.U. n. 302 del 31.12.1932)

 

13

Piombo 
tetraetile

 

 

SI

Nessuna

---

Minis.

Qualsiasi

NO

 ---

DM 27 agosto 1930

(G.U. n. 209 del 06.09.1930)

14

Solfuro di carbonio

 

[8]

[9]

Fino
a 5 litri

Oltre 5 litri Prefetto

 ----

Qualsiasi

NO

[8] Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Silos riconosciuti ed autorizzati dal Prefetto.

[9] Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 8.

---

15

Idrogeno Fosforato

da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso.

---

 SI

Nessuna

---

---

---

NO

 ---

D.M. 18.02.1939, (G.U. 25.03.1939, n. 73).

16

Bromuro
di metile

 

 

SI

Nessuna

---

 ---

 ---

NO

 ---

DM 24 maggio 1965 (GU n.159 del 30-06-1965)

17

Piombo tetrametile

 

 

SI

Nessuna

---

 ---

 ---

NO

 ---

DM 24 maggio 1965 (GU n.159 del 30-06-1965)

18

Solfato
di metile

 

 

SI

Nessuna

---

 ---

 ---

NO

 ---

DM 24 maggio 1965 (GU n.159 del 30-06-1965)

19

Cloruro
di metile

 

 

SI

Fino
a 75 Kg

---

 ---

 ---

NO

 ---

DM 24 maggio 1965 (GU n.159 del 30-06-1965)

20

Acido
floridrico

 

 

SI

[10]

 ---

 ---

 ---

[11]

[10] non occorre l’autorizzazione per: a) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40%;
b) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 85% per quantitativi non superiori a 50 kg;
c) acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg.

[11] Occorre licenza per il trasporto soltanto per HF anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg netti

 

DM 23 settembre 1969
(GU n. 240 del 22.09.1969)

21

Trifluoruro
di boro

a) compresso in bombole

 ---

SI

Nessuna

Medico prov.

 ---

Nessuna

SI

[11] Non occorre licenza al trasporto né autorizzazione all’utilizzo, custodia e conservazione per quantitativi fino a 5 kg di trifluoruro di boro in soluzione.

DM 06.11.1972
(G.U. 27.11.1972, n. 308)

b) in soluzione

 ---

SI
oltre
i 5 kg di sol.

Fino a
5 Kg
di sol.

Medico prov.
oltre i 5 Kg di soluzione

 ---

Fino a 5 Kg di soluzione

SI,

oltre a
5 Kg di soluz.

22

Metilmer
captano

 

 --

SI

Nessuna

Medico prov.

 

Fino a 15 Kg

SI, oltre
a
15 Kg

 ---

 

D.M. 10.06.1974, (G.U. 12.07.1974, n. 182).

23

Tetraidro
tiofene

 

 

SI
oltre 1 kg

Fino
a 1 kg

 

 

 

Si
oltre
1 kg

[12] Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

D.M. 20.01.1978
(GU n. 43 del 13.02.1978)

24

Dimetil
solfuro

 

 

SI oltre 1 kg

Fino
a 1 kg

 

 

 

Si oltre 1 kg

[12] Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

D.M. 20.01.1978

(GU n. 43 del 13.02.1978)

25

Etilisopr
opilsolfuro

 

 

SI oltre 1 kg

Fino
a 1 kg

 

 

 

Si oltre 1 kg

[12] Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

D.M. 20.01.1978

(GU n. 43 del 13.02.1978)

26

Etilmer
captano

 

 

SI oltre 1 kg

Fino
a 1 kg

 

 

 

Si oltre 1 kg

[12] Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

D.M. 20.01.1978
(GU n. 43 del 13.02.1978)

27

Dietil
solfuro

 

 

SI oltre 1 kg

Fino
a 1 kg

 

 

 

Si oltre 1 kg

[12] Non si applicano le norme del regolamento per l’impiego di gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante.

D.M. 20.01.1978
(GU n. 43 del 13.02.1978)

[4 bis] Vedi allegato
________

Aggiornamenti all'atto:

06/09/1930
DECRETO 27 agosto 1930 (in G.U. 06/09/1930, n.209)

04/04/1931
DECRETO 18 marzo 1931 (in G.U. 04/04/1931, n.78)

31/12/1932
DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932 (in G.U. 31/12/1932, n.302)

26/03/1952
DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 febbraio 1952 (in G.U. 26/03/1952, n.73)

29/09/1955
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1955, n. 854 (in G.U. 29/09/1955, n.225)

30/06/1965
DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965 (in G.U. 30/06/1965, n.159)

19/08/1965
DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965 (in G.U. 19/08/1965, n.207)

24/05/1971
DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971 (in G.U. 24/05/1971, n.130)

26/01/1995
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21)

11/10/2012
DECRETO 31 luglio 2012 (in G.U. 11/10/2012, n.238)

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.06.2022 Inserita Nota [4-bis] Certifico Srl
0.0 26.08.2021 --- Certifico Srl

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