Radon nelle abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive per Regione / Rev. Maggio 2023
ID 9941 | Rev. 1.0 del 14.05.2023 / Documento completo allegato
In allegato Documento completo e tabelle riassuntive, suddivise per Regione, delle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro (Fonte ISS).
Nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) sono presenti dati relativi a misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro. Tali misure sono state effettuate nell’ambito di indagini di misura organizzate da enti pubblici regionali e nazionali.
In particolare, nell’ANR sono presenti dati di concentrazione di radon in abitazioni presenti in oltre 3500 comuni italiani, nella metà dei quali sono state effettuate misure in almeno 5 abitazioni.
Negli allegati presenti in questa pagina, per ciascuna regione e provincia autonoma italiana, sono riportate tabelle riassuntive nelle quali, per i comuni con almeno 5 abitazioni misurate, sono presenti le seguenti informazioni:
i) numero di abitazioni in cui è stata misurata la concentrazione di radon;
ii) media aritmetica della concentrazione di radon misurata nelle abitazioni del comune;
iii) minimo e massimo della concentrazione di radon misurata nelle abitazioni del comune.
È possibile scaricare le suddette tabelle per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sugli allegati in basso.
Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione.
Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.
Nella Figura 1 che segue, sono riportati i livelli di riferimento per il Radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, dopo il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101.
Fig. 1. Normativa e valori livelli di Radon per abitazioni e luoghi di lavoro
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020
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Art. 2 - Ambito di applicazione
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g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attivita' umana del passato;
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Art. 12 Livelli di riferimento radon (Direttiva 2013/59/Euratom), articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a).
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati:
a) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.
Valori di riferimento
La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU L 13/1 del 17.1.2014), recepita con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, abitazioni e luoghi di lavoro.
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Con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 attuazione direttiva 2013/59/Euratom riportano il livello di riferimento per il Radon nelle abitazioni pari a 300 Bq/m3 (media annua).
A.1 Abitazioni 200 Bq/m3 (D.Lgs. 31 Luglio 2020 n. 101) dal 01.01.2025
Per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 è previsto è previsto un valore di riferimento di 200 Bq/m3.
Fig. 2 - Valore limite radon abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024
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Precedentemente il D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230abrogato dalDecreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, non prevedeva l’applicazione all'esposizione al radon nelle abitazioni.
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D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230 (Abrogato)
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Art. 1 Campo di applicazione
1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
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Per molti anni si è fatto riferimento alla Raccomandazione Euratom 143/90 “Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al Radon in ambienti chiusi” della Commissione Europea, dove sono consigliati dei livelli soglia per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e per quelle di nuova costruzione (200 Bq/m3). I livelli vanno intesi come valori medi annui di concentrazione di radon.
A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l’Oms ha pubblicato il rapporto “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 o comunque non superiore a 300 Bq/m3.
L'EPA (Agenzia Americana per l'Ambiente) definisce in 150 Bq/mc3 il limite oltre il quale e' consigliabile prevedere tecniche di riduzione del Radon (EPA - Indoor Radon Abatement Act 1988)
Le attuali linee guida del Governo Canadese per il Radon adottate nel 2008, riportano una valore limite di 200 Bq/m3, tale valore è stato ridotto notevolmente rispetto il precedente che era di 800 Bq /m3.
La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU L 13/1 del 17.1.2014), recepita appunto con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, locali di lavoro e le abitazioni.
Piano nazionale d'azione per il radon / Vedi
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101
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Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (Direttiva 2013/59/Euratom), articolo 103 e allegato XVIII)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:
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c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
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Sezione III
Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni
Art. 19 Radon nelle abitazioni - Interventi nelle aree prioritarie (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 74 e 103)
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon nell'ambiente chiuso attraverso i servizi di cui all'articolo 155, comma 3, o intraprendono specifici programmi di misurazione.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono altresi' nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, a intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nell'ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all'adozione di misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento adottate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all'articolo 13.
3. Nel caso in cui le misurazioni all'interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell'articolo 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l'adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel Piano di cui all'articolo 10 ovvero secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all'articolo 13.
4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale, di cui all'articolo 152.
B. Luoghi di lavoro: 300 Bq/m3 (Direttiva 2013/59/UE - D.Lgs. 31 Luglio 2020 n. 101)
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti precedentemente disciplinata dal D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230 (Art. 180 c. 3 D. Lgs. 81/2008) come modificato dal Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 è ora disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101.
La nuova Direttiva 2013/59/Euratom all'Art. 54 Radon nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101Art. 12 c.1 lett. c)), riporta che il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.
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Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
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Art. 180 Definizioni e campo di applicazione
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3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.
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Sezione II
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
Art. 16 Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;
d) stabilimenti termali.
Art. 17 Obblighi dell'esercente (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies).
1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente e' tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).
1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente e' tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione (fino entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon / ndr) di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale e' riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L'esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra nonche' gli interventi volti a migliorare l'isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente e' tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all'articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all'esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalita' indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato II.
Articolo 54 Radon nei luoghi di lavoro
1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.
2. Gli Stati membri dispongono che le misurazioni del radon siano effettuate:
a) in luoghi di lavoro all'interno delle zone individuate conformemente all'articolo 103, paragrafo 3, situati al pianterreno o a livello interrato, tenendo conto dei parametri contenuti nel piano d'azione nazionale di cui al punto 2 dell'allegato XVIII, nonché
b) in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d'azione nazionale tenendo conto del punto 3 dell'allegato XVIII.
3. Nelle zone all'interno dei luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon (come media annua) continua a superare il livello di riferimento nazionale nonostante le azioni intraprese conformemente al principio di ottimizzazione di cui al capo III, gli Stati membri dispongono che tale situazione sia notificata conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e si applica l'articolo 35, paragrafo 2.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 14.05.2023 |
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 |
Certifico Srl |
0.0 | 23.01.2020 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032
D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241
Rischio Radon luoghi di lavoro: quadro normativo
Linee guida gas radon luoghi di lavoro sotterranei
Piano Nazionale Radon
RADON: Direttiva 2013/59/EURATOM
WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective
Rischi radon scuole Lecce - INAIL
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