Raccomandazioni PCM Attività Antincendio Boschivo (AIB) per la stagione estiva 2022
ID 16800 | Presidenza del Consiglio dei ministri (GU n. 128 del 03.06.2022)
Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbanorurale e ai rischi conseguenti
Come noto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2022.
In vista della stagione estiva 2022, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. alcune considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni, e in particolare dall’andamento
della campagna antincendio boschivo estiva 2021 e del recente periodo di attenzione invernale.
L’inverno passato, con prolungati periodi di siccità associati a giornate particolarmente ventose, è stato, infatti, particolarmente favorevole all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. Tale scenario ha impegnato fortemente le risorse regionali, in termini di uomini e di mezzi, ripercuotendosi sull’impegno della componente statuale che ha visto
quasi triplicarsi le richieste di concorso aereo della flotta antincendio boschivo di Stato nei primi mesi dell’anno rispetto ai due anni precedenti.
Gli stessi dispositivi antincendio boschivi erano già stati messi a dura prova nella passata campagna estiva, caratterizzata da fenomeni incendiari che per estensione e intensità hanno richiesto misure straordinarie per essere fronteggiati.
L’andamento della campagna antincendio boschivo estiva 2021 ha evidenziato come i sistemi di risposta degli incendi boschivi possano essere messi in crisi dalla persistenza delle condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi e come, al verificarsi di eventi di particolare rilevanza, si possano verificare situazioni difficili da contenere che coinvolgono sempre più spesso strutture e infrastrutture in aree boscate e rurali. Per la gestione di questi eventi, uno straordinario dispiegamento operativo di uomini e mezzi, aerei e terrestri, è stato mobilitato per intervenire sui numerosi incendi che hanno interessato il territorio italiano, in particolare in Calabria, Sardegna e Sicilia; incendi che hanno causato la perdita di vite umane, la morte e la dispersione di animali selvatici e di allevamento, e un’ingente perdita di ettari di vegetazione, incluse aree del patrimonio boschivo all’interno di parchi naturali nazionali e regionali.
Quanto registrato la scorsa estate ha evidenziato l’esigenza di un ulteriore rafforzamento dell’approccio integrato alla gestione del rischio da incendi boschivi, coinvolgendo ancor di più la componente statuale.
Ciò è avvenuto prima con la dichiarazione dello Stato d’emergenza per la durata di sei mesi «in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021» del 26 agosto 2021 e la conseguente adozione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021; successivamente, con l’emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, volto a rafforzare le capacità operative del Servizio nazionale della protezione civile e ad attivare innovativi strumenti di coordinamento e governance per una maggiore efficacia e integrazione delle misure ordinariamente previste, favorendo le sinergie tra i concorsi assicurati dalle amministrazioni e dai corpi dello Stato e le attività svolte dalle regioni e province autonome e dagli enti territoriali.
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ALLEGATO
ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE ESTIVA 2022. RACCOMANDAZIONI PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI.
a) Attività di previsione e prevenzione:
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività AIB, ma anche con quelle di protezione civile;
le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell’organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare; allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento»;
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