Procedura di qualificazione acciai per uso strutturale p. 11.1 B NTC 2018 (non presente Norma armonizzata CPR)
ID 20148 | 10.08.2023 / Scheda allegata
NTC 2018 p. 11.1 Caso B): “materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme”.
I prodotti interessati alla qualificazione nazionale sono:
- Acciai da cemento armato ordinario: B450A e B450C in barre, fili, rotoli, reti e tralicci elettrosaldati;
- Acciai da cemento armato precompresso: in forma di fili, barre, trecce e trefoli;
- Acciai per strutture metalliche: lamiere sottili zincate, palancole, barre cave a filettatura continua ad uso geotecnico.
11. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
11.1 Generalità
Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.
I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
– identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
– qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
– accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per i quali sia disponibile, per l’uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se corredati della “Dichiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma europea armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B. In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del “Certificato di Valutazione Tecnica”.
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11.3. ACCIAIO
11.3.1. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
11.3.1.1 CONTROLLI
Le presenti norme prevedono tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione;
- di accettazione in cantiere.
A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.).
Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
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I prodotti interessati alla qualificazione nazionale sono:
- Acciai da cemento armato ordinario: B450A e B450C in barre, fili, rotoli, reti e tralicci elettrosaldati;
- Acciai da cemento armato precompresso: in forma di fili, barre, trecce e trefoli;
- Acciai per strutture metalliche: lamiere sottili zincate, palancole, barre cave a filettatura continua ad uso geotecnico.
L’avvio della procedura di qualificazione avviene a seguito di preventiva richiesta da parte del Produttore al Servizio Tecnico Centrale (STC) con allegata una relazione che descriva le caratteristiche dei prodotti da qualificare, lo stabilimento, i processi di produzione, l’organizzazione del controllo interno e il sistema di qualità, i responsabili aziendali, le apparecchiature e gli strumenti del laboratorio interno per il controllo interno di qualità, le modalità di marchiatura del prodotto finito, le condizioni generali di fabbricazione. A tale relazione va allegata la copia controllata del manuale di qualità aziendale (confronta §11.3.1.2).
Il STC verifica l’adeguatezza della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, potrà seguire, una verifica ispettiva del STC presso lo stabilimento di produzione. In caso di esito positivo, la procedura continua con l’esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal STC su proposta del produttore; in caso di esito positivo delle prove il STC provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione che ha validità 5 anni. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione.
Documentazione di accompagnamento delle forniture (§C11.3.1.5 circ. 2.02.2009 n. 267)
1. Copia dell’Attestato di qualificazione riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
2. Documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento a quantità, tipo di acciaio, colate e destinatario.
http://sicurnet2.cslp.it/Sicurnet2/
Le informazioni qui riportate, sono periodicamente aggiornate a cura del STC, ed hanno il solo scopo informativo; non costituiscono pertanto base legale ai fini della verifica dei requisiti attestati.
Ogni informazione ufficiale circa lo stato dei certificati/attestati/autorizzazioni etc. può essere richiesta o verificata direttamente presso il Servizio Tecnico Centrale (
Le autorizzazioni per le indagini e prove in sito rilasciate secondo i criteri della Circolare n.7619/2010 non sono più da considerare cogenti; si veda a riguardo il comunicato già pubblicato in data 06/03/2014 sul sito https://cslp.mit.gov.it/
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