Patentino ascensorista: Normativa e Procedura / Marzo 2022
ID 15629 | 03.03.2022 / Documento completo allegato
Quadro normativo e procedura per il rilascio del "Certificato di abilitazione" alla manutenzione di ascensori di cui all'Art. 15 del DPR 30 aprile 1999 n. 162 (cd Patentino ascensorista) con tutti i riferimenti normativi alla data.
Attesa evoluzione della procedura, con l'emanazione di apposito regolamento per l'abilitazione previsto dall'Art. 23 c. 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 167, che ha dato integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE “ascensori”.
Nelle more dell'emanazione di tale regolamento è da applicare quanto previsto dalla normativa esistente (es DPR n. 1767 del 1951) e secondo quanto indicato dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 29/2018).
Risulta, al momento, assente una regolamentazione che renda uniforme, sia i requisiti dei soggetti, che le modalità di svolgimento dei corsi di formazione abilitanti all’esame (possibilmente chiusa dal Regolamento previsto dall’Art. 24 c. 4 della Legge 20 novembre 2017 n. 167.
Al momento, infatti, non è neppure previsto l’obbligo di frequentazione di corsi per la preparazione all’esame, ma comunque opportuna.
Questo ha ingenerato difformità e disallineamenti per i requisiti dei soggetti e per la modalità di svolgimento dei corsi di preparazione all’esame esistenti.
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. (N)
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia o altro personale competente, autorizzato dal proprietario o dal suo legale rappresentante e istruito per questo scopo.
3. Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalita' dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
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Aggiornamento (N)
La Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione e' presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso".
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Art. 23. Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori
1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle politiche sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.
4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
Il Prefetto è competente il fini del conseguimento del certificato di abilitazione per l'esercizio dell'attività di manutentore di ascensori e montacarichi, al cui rilascio in accordo con l'Art. 23 della Legge 20 novembre 2017 n. 167 -
Art. 23 Legge 20 novembre 2017 n. 167
4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.
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Oggetto: Art. 23 della Legge 20/11/2017, n. 167. Ricostituzione delle Commissioni per l’abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi. Istruzioni operative.
A seguito di alcuni quesiti insorti in merito al corretto funzionamento delle Commissioni per l’abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi, ricostituite ai sensi dell’articolo 23, della legge 20 novembre 2017 n. 167, si portano a conoscenza delle SS.LL. le seguenti indicazioni operative condivise con le altre Amministrazioni Centrali rappresentate all’interno delle predette Commissioni.
Come noto, l’articolo 23 della legge 20 novembre 2017 n. 167 “Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori” prevede la competenza del prefetto al rilascio del certificato di abilitazione per l’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, di cui all’articolo 15, comma 1, del DPR n. 162 del 1999, a seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica da sostenere innanzi ad un’apposita Commissione esaminatrice, dal medesimo nominata.
Lo stesso articolo 23 della Legge n. 167 del 2017 ha disposto, al comma 3, l’abrogazione dell’articolo 7 del DPR n. 1767 del 1951, che individua i documenti da allegare all’istanza di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e apparecchi di sollevamento, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. La suddetta abrogazione, nel determinare un vuoto normativo, ha generato difficoltà operative per la piena funzionalità delle Commissioni d’esame di che trattasi, in particolare per quanto attiene alle modalità di presentazione dell’istanza per il rilascio dell’abilitazione in argomento.
Pertanto nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 23, comma 4, della citata legge n. 167 del 2017, considerata l’esigenza di garantire funzionalità ed omogeneità alla operatività delle succitate Commissioni, si precisa che per l’ammissione all’esame teorico-pratico per l’abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, l’aspirante deve presentare, o trasmettere mediante PEC, alla Prefettura UTG competente per territorio, domanda in carta legale di ammissione alla prova. Nella domanda il candidato, oltre ad indicare il recapito postale (indirizzo della residenza o dell’eventuale domicilio), presso il quale intende ricevere le comunicazioni, dovrà fornire un recapito telefonico ed un eventuale indirizzo di posta elettronica, nonché rilasciare le seguenti dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 18 dicembre 2000, le quali risulti:
- la cittadinanza italiano o comunitaria ovvero la cittadinanza di un paese terzo, con il requisito, in tale ultimo caso, di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria (i cittadini comunitari ed extracomunitari devono dichiarare la conoscenza della lingua italiana);
- il compimento della maggiore età alla data della presentazione della domanda;
- la residenza;
b) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata o autocertificazione, in caso di lavoratore autonomo, attestante la formazione pratica alle mansioni di manutentore di ascensori e montacarichi:
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
d) due fotografie formato tessera;
e) dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l’interessato non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione e da un’arte.
La domanda pena di nullità della stessa deve essere sottoscritta dal candidato.
Schema 1 - Sintesi procedura esame / norme
Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.
Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione
L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica.
L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni.
La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.
Art. 9. Certificato di abilitazione
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.
Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza
In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.
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