Orientamenti sull’applicazione della direttiva 2011/83/UE
Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori
C/2021/9314
GU C 525/1 del 29.12.2021
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Scopo della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori è conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori in tutta l’Unione europea e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, armonizzando alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.
La presente comunicazione orientativa si prefigge di agevolare l’efficace applicazione della direttiva. La comunicazione intende altresì accrescere la consapevolezza della direttiva tra tutte le parti interessate, quali i consumatori, le imprese, le autorità degli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, e gli operatori del diritto in tutta l’UE. Essa contempla le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, che entreranno in applicazione il 28 maggio 2022. Pertanto una parte del presente documento riflette ed esamina le norme che non sono ancora entrate in applicazione nella data della sua pubblicazione. Le sezioni e i punti pertinenti sono chiaramente indicati.
La comunicazione rispecchia la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardante la direttiva dalla sua entrata in applicazione il 13 giugno 2014. Dalla data di applicazione, la direttiva ha sostituito la direttiva 85/577/CEE del Consiglio (4) per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. La direttiva sui diritti dei consumatori ha mantenuto alcune disposizioni delle precedenti direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. Pertanto il presente documento fa riferimento, se del caso, anche alla pertinente giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione di tali direttive.
La comunicazione non esamina l’applicazione della direttiva nei singoli Stati membri, comprese le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali e di altre autorità competenti. In aggiunta alle diverse fonti di informazione disponibili negli Stati membri, le informazioni riguardanti le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, la giurisprudenza e la dottrina sono reperibili nella banca dati sul diritto dei consumatori accessibile tramite il portale e-Justice.
La presente comunicazione è rivolta agli Stati membri e all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, in qualità di firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo. I riferimenti all’UE, all’Unione o al mercato unico sono pertanto da intendersi come riferimenti al SEE o al mercato del SEE.
La presente comunicazione intende essere un mero documento di orientamento: soltanto gli atti legislativi dell’UE hanno efficacia giuridica. L’interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte. La presente comunicazione tiene conto delle sentenze della Corte pubblicate fino all’ottobre 2021 e non è tale da pregiudicare ulteriori sviluppi della giurisprudenza della Corte.
I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi alla Corte. Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere generale e non si rivolgono a nessun particolare individuo od organismo. Né la Commissione europea né qualunque persona che agisca a nome della Commissione è responsabile del possibile uso delle informazioni che seguono.
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