Ordinanza Ministero della Salute 14 maggio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.114 del 14.05.2021)
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Art. 1.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 della presente ordinanza, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) , n) , o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Art. 2.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e per le finalità di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
2. In caso di mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1, è fatto obbligo di:
a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 della presente ordinanza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) , n) , o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
4. Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nei termini di cui al presente articolo.
Art. 3.
1. Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.
Art. 4.
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
b) intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
3. Nei casi di cui al comma 2, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 della presente ordinanza, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b) , alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all’art. 51, comma 7, lettere f) , m) e n) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e all’art. 3 della presente ordinanza;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e all’art. 3 della presente ordinanza, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Art. 5.
1. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto decreto, è rideterminato in dieci giorni, con l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.
Art. 6.
1. Agli spostamenti dal Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all’elenco D dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
Art. 7.
1. La presente ordinanza produce effetti dal 16 maggio 2021 e fino al 30 luglio 2021.
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