Ordinanza 23 Dicembre 2020
GU n. 318 del 23.12.2020
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Art. 1. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, a tutte le persone cui si applicano le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020 è consentito l’ingresso sul territorio nazionale se hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente ordinanza ovvero hanno un motivo di assoluta necessità comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto; c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b) , alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dal comma 1, non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Art. 2. Modifiche agli elenchi di cui all’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020
1. Fermo restando quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dall’art. 1, ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
2. A decorrere dal 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
Art. 3. Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano fino al 6 gennaio 2021. Le disposizioni di cui all’art. 2 si applicano fino al 15 gennaio 2021.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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