Officine saldatura: Attività 9 D.P.R. 151/2011 / Aggiornamento 2023
ID 7204 | Rev. 2.0 del 22.01.2023 / Documento completo allegato
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23.04.2019), l'attività 9 di nuova realizzazione (Art. 1 c.1), rientra tra le attività di Prevenzione Incendi che sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
In sintesi (si veda Circolare VVF 15/10/2019 n.15406):
Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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9 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
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Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. |
Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 |
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8 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività precisa che sono soggette, ai controlli di prevenzione incendi, quelle officine con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio, cancellando il dubbio creatosi dal solo termine “addetti”. |
Per tale attività esiste un chiarimento sulla sua assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
Per esse si deve adottare la procedura prevista alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 per le attività non normate.
Le norme tecniche da applicare possono essere quelle di cui alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, fra i quali i Decreti PI luoghi di lavoro 2021 (Decreto 1 settembre 2021, Decreto 2 settembre 2021, Decreto 3 settembre 2021), o, in alternativa, quelle riportate nel D.P.R. 03/08/2015.
Procedure
DATA | NORMA | ARGOMENTO |
27/03/2001 | CHIARIMENTO 27/03/01, n° P178/4108 sott. 22/24 | Attività di “demolizioni auto”. ( Chiarisce alla lett. a) le condizioni per l’assoggettabilità in un autodemolitore dell’attività 8 che potrebbe essere presente nello stesso. N.d.R.) |
Norme applicabili
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI |
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI |
- Nuove attività: Obbligo Codice - Modifiche e/o ampliamenti di attività esistenti se il Codice è incompatibile con l'esistente è possibile applicare: |
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DM 03/08/2015
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DM 30/11/1983 |
DM 10/03/1998 |
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DM 31/03/2003 |
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DM 03/11/2004 |
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DM 15/03/2005 |
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DM 15/09/2005 |
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DM 16/02/2007 |
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DM 09/03/2007 |
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DM 20/12/2012 |
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segue in allegato
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
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1.0 | 2019 | Decreto 12 Aprile 2019 | Certifico Srl |
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