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Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note

Nuovo accordo formazione sicurezza 2022 Note

Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note

ID 17458 | Update 10.11.2022 / In allegato Documento

 Stato al 10.11.2022 

Non emanato l'accordo formazione sicurezza lavoro armonizzato (previsto entro il 30 giugno 222) alla data news / seguiranno aggiornamenti.
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E' ancora atteso il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021 entro il 30 giugno 2022 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), resta in vigore l'Accordo formativo vigente:

- Lavoratori/dirigenti/Preposti: Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR e Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012
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La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021), con l'Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  ha apportato modifiche, in particolare, all'Art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008:

"...Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa..."

Nuovo accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 Note Fig  1

Fig. 1 - Schema delle previsioni per il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022

Con la nota INL n. 1/2022 è precisato anche che "In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021"

Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 Note Fig 2

Fig. 2 - Formazione oltre che in presenza erogabile anche in modalità FAD sincrona - videoconferenza)

(*) La modalità FAD asincrona (e-learning) non decade, è sempre possibile secondo Accordi CSR in vigore
(**) Salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica
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