Nota MATTM 20460/2020 - Estensione validità certificazioni F-gas al 15.06.2020
OGGETTO: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra
L’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, in conseguenza degli effetti determinati dall’epidemia COVID-19.
Il comma 2 del citato articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Con la presente Circolare si intendono chiarire gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
Come noto, il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, gli articoli 7 e 8 del citato D.P.R. n. 146/2018 prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono le citate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA e designati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tali certificati hanno una validità di dieci anni per le persone fisiche e di cinque anni per le imprese e devono essere rinnovati, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi.
Le persone fisiche e le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
i) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale di cui all’articolo 15 del D.P.R. n.146/2018;
ii) presentare richiesta di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati;
iii) nel caso delle persone fisiche, sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008;
iv) nel caso delle imprese, dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1 del D.P.R. n. 146/2018.
Entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati le persone fisiche e le imprese dovranno presentare apposita istanza di rinnovo di certificazione ad uno degli Organismi di certificazione accreditati e designati.
Per il rilascio di nuove certificazioni nonché alle verifiche annuali di mantenimento delle stesse si rimanda alle specifiche Circolari tecniche di ACCREDIA, ed in particolare alla Circolare informativa N° 03/2020 e N° 04/2020 e la Circolare tecnica DC N° 06/2020.
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Fonte: MATTM
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Regolamento (CE) 842/2006
Regolamento (CE) n. 1516/2007
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Regolamento (CE) n. 303/2008
Regolamento (CE) n. 304/2008
Regolamento (CE) n. 305/2008
Regolamento (CE) n. 306/2008
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