Nota INL del 26 ottobre 2023 prot. n. 460
ID 20663 | 27.10.2023
Nota INL del 26 ottobre 2023 prot. n. 460 - D.Lgs. n. 36/2021 come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 - precisazioni
Oggetto: D.Lgs. n. 36/2021 recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” come modificato dal D.Lgs. n. 120/2023 - precisazioni
In ragione di alcune richieste di chiarimento in ordine agli obblighi comunicazionali relativi al rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo concernenti, in particolare, l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro entro il trentesimo giorno del mese successivo al suo inizio, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Con circolare n. 2/2023 è stato chiarito che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e che, per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., si ritiene che l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
La medesima circolare ha, altresì, chiarito che i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sia pienamente operativo. Ciò in ragione della necessaria integrazione applicativa prevista dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, con l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti in parola. Tale ultima precisazione, tuttavia, non può che valere per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data odierna, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.
Ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sul punto, a valle dell’entrata in vigore del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
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Fonte: INL
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