Modello DVR Stress lavoro-correlato / Update Rev. 2.0 Agosto 2024
ID 7075 | Rev. 2.0 del 20.08.2024 / Documento formato pdf / doc
Il Modello di Documento di Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC) proposto in allegato è basato sulla metodologia illustrata dalla Linea guida INAIL Ed. 2017, il processo di valutazione può articolarsi in due interventi. Si prende in esame sia il Livello di intervento 1 (preliminare) che l'eventuale, se necessario, Livello di intervento 2 (approfondito).
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La Valutazione del stress lavoro-correlato (SLC) è prevista dall’Art. 28 dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
Modalità di elaborazione / Gruppi omogenei
La Circolare MLPS 18 novembre 2010 rischio da stress lavoro-correlato - Indicazioni CCP Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che la valutazione debba prendere in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).
Obbligo non delegabile DL
Nelle indicazioni elaborate dalla CCP viene ribadito che la valutazione del rischio SLC è ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2).
Validità valutazione / Se modifiche processi/organizzazione o ogni due/tre anni
Le indicazioni della CCP sono estremamente sintetiche, sia nel passaggio sulla previsione del piano di monitoraggio - carente delle relative modalità di effettuazione - sia sulla verifica dell’efficacia delle misure correttive adottate. È da rilevare, inoltre, che le indicazioni della CCP non riportano il termine di validità della valutazione del rischio, rimandando così tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Secondo la Guida INAIL - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità […]’; in via generale, si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata replicata.
Fig. 1 - Percorso metodologico di valutazione del rischio SLC secondo le indicazioni della Commissione
Per il Livello di intervento 1 la proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.
Per il Livello di intervento 2 si riporta la versione italiana del Management standard indicator tool sviluppato dall’Hse. Questionario suggerito dalla linea guida INAIL 2017 per un eventuale valutazione approfondita.
Il Questionario è uno strumento multidimensionale che misura gli aspetti del Contenuto e del Contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di SLC. Lo strumento, sviluppato a partire dal modello dei Management standard, è stato validato sia nella versione inglese che in quella italiana. I dati potranno essere analizzati con il software di correzione online, sulla piattaforma INAIL. Il software analizzerà i risultati sulla base dei valori di soglia di riferimento nazionali.
Metodologia
La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l’intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 81/2008), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).
Livello intervento 1 | Valutazione oggettiva preliminare
La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili. Al fine di procedere ad una corretta valutazione del rischio è stata adottata una lista di controllo (check-list) che, sulla base della letteratura scientifica corrente, contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per "famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro). L'approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, è costituito sostanzialmente da due momenti:
1. l'analisi di "eventi sentinella" ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori").
2. l'analisi più specifica degli indicatori di contenuto ("es.: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") e di contesto (" es.: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione").
La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli "eventi sentinella", al "contenuto" ed al "contesto" del lavoro. In particolare la compilazione della stessa è effettuata in modo da garantire la possibilità da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista. Fermo restante l'obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su "gruppi omogenei di lavoratori", si è proceduto alla compilazione di una o più "lista di controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee.
Livello intervento 2 | Valutazione soggettiva approfondita
Qualora si renda necessario, si deve integrare il primo livello d’indagine con il secondo livello: l’utilizzo di strumenti soggettivi per rilevare la percezione dello stress da parte dei lavoratori, fermo restando che l’elaborazione dei dati raccolti deve essere riferita alla situazione aziendale e non ai singoli dipendenti.
Valutazione approfondita - Metodologia INAIL-HSE
Nello specifico è qui proposta la valutazione approfondita prevista dalle linee guida succitate, che va intrapresa, come approfondimento, nel caso in cui nella fase precedente, a seguito dell'attività di monitoraggio preliminare, si rilevi l'inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente "ai gruppi omogenei di lavoratori ai quali sono state rilevate le problematiche".
In particolare per le aziende fino a 5 dipendenti, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva è possibile identificare, per la fase di approfondimento, un approccio di analisi partecipata secondo la modalità delle "riunioni".
Per le aziende superiori a 5 lavoratori è possibile procedere attraverso diversi strumenti quali "focus group" di valutazione/approfondimento o questionari atti a valutare la percezione soggettiva dei lavoratori come, per esempio, il qui proposto "questionario-strumento indicatore" che analizza le sei dimensioni organizzative definite dal modello Management Standards in perfetto accordo con le indicazioni della Commissione consultiva predetta.
Va comunque ricordato che qualunque sia l’approccio o la tipologia/dimensione aziendale, va sempre garantita la possibilità a tutte le figure coinvolte di poter contribuire, attivamente ed in maniera partecipata, all'obiettivo della valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.
Articolo 29 c. 3 D.Lgs. 81/2008
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La legislazione pertanto non fissa un preciso termine temporale per effettuare un aggiornamento periodico della valutazione ed anche la stessa Commissione Consultiva, non riportando il termine di validità della valutazione del rischio, rimanda tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
D’altra parte, è condivisibile quanto riportato nelle Linee guida INAIL 2017 - La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato -, ovvero che si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione del rischio (aggiornamento periodico), trascorsi due/tre anni dall’ultima effettuata.
Excursus normativo
Con la firma, nel 2004, dell'“Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro” viene “ufficializzato” che lo stress lavoro-correlato, in quanto possibile fattore di rischio per i lavoratori alla stregua di altre noxae, va adeguatamente valutato da parte del datore di lavoro e, se presente, gestito, al fine di preservare la salute del lavoratore. In tal modo, a livello europeo, la salute del lavoratore viene tutelata nella sua definizione più ampia statuita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.
Il D.Lgs. 81/2008 inizialmente, oltre ad allineare la definizione di “salute” a quella dell'OMS, per quanto concerne la valutazione dei rischi rileva ed esplicita che, oggetto della stessa, sono “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”.
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
..
Art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
...
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.
...
Quindi, in accordo con l'Art. 6 comma 8 lettera m-quater il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare 18 novembre 2010, Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Guide ISPESL/INAIL
ISPESL e conseguentemente INAIL, hanno elaborato nel tempo delle Guide alla Valutazione e gestione del Rischio Stress lavoro correlato, in sequenza da ultimo:
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2022 - Settores anitario
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2017 (*)
- La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 2011 - IT/EN
- La metodologia per la valutazione e Gestione del Rischio da Stress lavoro-correlato 2011 - IT
- ISPESL: La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato - 2010
Altro
Ministero dell'interno, Circolare 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(*) La pubblicazione della guida La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato dall'Edizione 2011 all'Edizione 2017 si è resa necessaria anche nell'ambito dei risultati del progetto Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, approvato e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute nell'anno 2013.
Nel Maggio 2011 il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha sviluppato una Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato e pubblicato una specifica piattaforma online utilizzabile dalle aziende per effettuare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il metodo proposto offre alle aziende strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili dalle aziende seguendo un approccio sostenibile ed integrato, articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori.
Guida INAIL 2017
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2.0 | 20.08.2024 | Aggiornamento normativo / grafico 2024 Stress lavoro: riconosciuta sindrome OMS |
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