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Modelli Relazione tecnica D.Lgs. 192/2005 (ex Legge 10)

Modelli relazione dLgs 192 2005 ex legge 10

Relazione tecnica di progetto (Relazione tecnica ex Legge 10)

ID 5964 | Update 28.06.2020

Modelli di relazione Tecnica Rev. 1.0 2020

- Aggiornati riferimenti normativi di cui al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - S.O. n. 158), così come modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48[/box-note]

Disponibili i Modelli tipo (pdf e doc Abbonati) di relazione tecnica di Progetto dal D.M. 26 giugno 2015 secondo quanto previsto Art. 8 D.Lgs. 192/2005 ed Art. 28 Legge 10/1991.

La Relazione tecnica di Progetto relativa all'efficienza energetica degli edifici per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti ed interventi di riqualificazione energetica, è prevista dall'Art. 8 D.Lgs. 192/2005 (Relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991) e deve attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Relazione tecnica

Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state stabilite le "Relazioni tipo", schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, predisposte in 3 Modelli, rispettivamente per:

1. Modello 1: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento ricade nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005.

2. Modello 2: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori, in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.2 dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, ed insistono su elementi edilizi facenti parte dell'involucro edilizio che racchiude il volume condizionato e/o impianti aventi proprio consumo energetico.

3. Modello 3: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, insistono su impianti aventi proprio consumo energetico.

 Legge 10/1991 

Art. 28. (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni) Articolo brogato dal D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. 

D.Lgs. 192/2005
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Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni. 

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.

2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale documentazione asseverata.

3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.

4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti. 

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:

- edifici di nuova costruzione;
- demolizioni e ricostruzioni;
- ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
- ristrutturazioni importanti di primo livello;
- ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- riqualificazioni energetiche;
- impianti termici di nuova installazione;
- ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
- sostituzione di generatori di calore.

 D.M. 26 giugno 2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

GU n. 162 del 15 luglio 2015 S.O. n. 39
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Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori:

- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti,
- interventi di riqualificazione energetica.

Art. 2.Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza Unificata.

Allegato I
Modello 1: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero

Allegato II
Modello 2: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.

Allegato III 
Modello 3: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici

 

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