I materiali attivi a contatto con gli alimenti assorbono o rilasciano sostanze con la finalità di migliorare la qualità dell'alimento confezionato o di prolungarne la conservabilità.
I materiali intelligenti a contatto con i prodotti alimentari servono anche a monitorare lo stato dell’alimento confezionato o dell’ambiente intorno a esso, per esempio fornendo informazioni sulla sua freschezza.
Il motivo per cui la sicurezza dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti deve essere sottoposta a valutazione è che le sostanze chimiche possono migrare da questi materiali ai cibi. I materiali devono essere fabbricati in base ai dettami dei regolamenti dell’Unione europea (UE), che impongono anche buone pratiche di fabbricazione affinché qualsiasi potenziale trasferimento agli alimenti non comporti un pericolo per la salute umana, una modifica inaccettabile della composizione del prodotto o un deterioramento delle sue qualità organolettiche (per esempio gusto e/o odore).
Il compito generale di valutare le sostanze destinate all’utilizzo nei materiali a contatto con gli alimenti come anche quella di svolgere valutazioni supplementari del rischio in relazione a tali materiali è svolto dal gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti alimentari (gruppo CEF). Tale attività è parte integrante del processo di autorizzazione delle sostanze per le quali occorre una valutazione da parte dell’EFSA prima che ne sia autorizzato l’uso nell’UE. Il lavoro del gruppo si basa sull’esame delle informazioni e dei dati scientifici presentati dal soggetto che richiede un’autorizzazione. L’Autorità ha anche sviluppato specifiche linee guida per la presentazione di richieste di valutazione relative a imballaggi attivi e intelligenti.
Nell’agosto del 2009 l'EFSA ha pubblicato linee guida per la presentazione dei fascicoli di richiesta relativi alla valutazione della sicurezza di sostanze attive e intelligenti utilizzate negli imballaggi alimentari. Le linee guida, destinate all'industria, specificano quali sono gli aspetti che l’EFSA prende in considerazione nel valutare la sicurezza di tali sostanze e quali sono i dati necessari per poter condurre le valutazioni, nel corso delle quali l’EFSA prende in considerazione anche la possibile influenza dei processi di fabbricazione e la destinazione d’uso.
Guidelines on submission of a dossier for safety evaluation by the EFSA of active or intelligent substance(s) present in active and intelligent materials and articles intended to come into contact with food
L’Autorità ha pubblicato i suoi primi pareri scientifici sulla valutazione della sicurezza di una sostanza attiva usata negli imballaggi alimentari nel marzo 2012.
L’EFSA adotta e pubblica pareri scientifici e fornisce consulenza ai gestori del rischio in materia di sicurezza delle sostanze usate nella produzione di materiali a contatto con gli alimenti o a essa destinate, come pure in materia di sicurezza dei processi collegati.
Il quadro normativo dell'UE
I requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti sono stabiliti dal regolamento quadro n. 1935/2004. Le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti sono invece descritte nel regolamento CE n.2023/2006. La legislazione mira a garantire che tali materiali non cedano i loro componenti ai prodotti alimentari in quantità inammissibili (con processo detto “migrazione”).
Il regolamento (CE) N. 450/2009 fissa i requisiti specifici per l'uso e l'autorizzazione dei materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento stabilisce inoltre un elenco UE delle sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione di questi materiali e le sostanze possono essere incluse in elenco solo dopo che ne è stata valutata la sicurezza da parte dell'EFSA.
Regolamento (CE) N. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L. 135 del 30 maggio 2009)
Regolamento (CE) N. 450/2009
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Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura
1. Qualora diano l’impressione d’essere commestibili, i materiali e oggetti attivi e intelligenti o le parti di essi devono recare, affinché il consumatore possa individuare le parti non commestibili:
a) la dicitura «NON MANGIARE»; e
b) quando sia tecnicamente possibile, il simbolo riprodotto nell’allegato I.
Simbolo (Allegato I)
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