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(MMC) Movimentazione manuale dei carichi | UNI ISO 11228-1:2022

ID 16255 ISO 11228 1 2022 Rev  1 0

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) | UNI ISO 11228-1:2022 (IT)

ID 16255 | Rev. 1.0 del 18.11.2022 / Documento di approfondimento e foglio di calcolo (.xlsx) modello semplificato in allegato

Documento di approfondimento sui limiti per la movimentazione manuale dei carichi in accordo alla norma tecnica UNI ISO 11228-1:2022. La norma specifica i limiti raccomandati per il sollevamento, l'abbassamento e il trasporto manuale, tenuto conto della intensità, della frequenza e della durata del compito lavorativo.

La norma, inoltre, fornisce i requisiti e le raccomandazioni relative alla analisi di molteplici variabili del compito lavorativo, consentendo di valutare i rischi per la salute dei lavoratori. L’analisi si applica alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 kg o superiore e a una velocità di trasporto moderata, cioè compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s, lungo una superficie orizzontale.

La UNI ISO 11228-1:2022 basa la sua analisi su una giornata lavorativa di 8 ore, ma considera anche tempi di lavoro più lunghi, fino a 12 ore. La norma tratta anche di combinazioni di compiti di sollevamento, abbassamento e trasporto nello stesso turno di lavoro.

La norma non considera il mantenimento di oggetti (senza trasporto), il traino e la spinta di oggetti o la movimentazione manuale da seduti. Il traino e la spinta di oggetti sono analizzati in altre parti della serie ISO 11228. Inoltre, la norma non considera la movimentazione manuale di persone o animali, non tratta il sollevamento manuale di oggetti laddove si usino apparecchiature di ausilio al sollevamento, come gli esoscheletri e non prende in considerazione le necessità di donne in gravidanza o di persone con disabilità.

ISO 11228-1:2021 “Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting, lowering and carrying”

Data entrata in vigore: 05 ottobre 2021

Recepita in Italia con la UNI ISO 11228-1:2022 “Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto” entrata in vigore il 24 marzo 2022.

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi è un obbligo del Datore in Lavoro secondo l’art. 168 del D.Lgs. 81/08.

Art. 168 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Allegato XXXIII Movimentazione Manuale dei Carichi

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

6. Riferimenti a norme tecniche

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

[...]

1. Valutazione del rischio (modello graduale)

Il modello graduale illustrato nella figura 1 descrive le fasi coinvolte nell'avvio e nella completa elaborazione di una valutazione del rischio dei compiti di movimentazione manuale, compreso il sollevamento e il trasporto.

La prima considerazione da fare è sulla massa del carico da movimentare, il modello della norma è applicabile solo se il carico supera i 3 Kg. Il passaggio successivo, invece, si basa sull’analisi del superamento dei limiti consigliati per la movimentazione (fase 1) (l’utente dovrà apportare delle modifiche alla movimentazione in caso di superamento dei limiti).

In caso di movimentazione ripetitiva, la valutazione può essere fatta usando la procedura di valutazione rapida (fase 2). A seconda del risultato ottenuto dalla fase 2, l’attività:

- dovrà essere sottoposta a delle modifiche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza (allegato A della UNI ISO 11228-1:2022);
- sarà ritenuta accettabile;
- dovrà essere sottoposta ad una valutazione più dettagliata (fase 3).

La fase 3 deve essere usata per la valutazione di attività che si svolgono utilizzando posture non ideali. La condizione di riferimento della postura per il sollevamento e l’abbassamento durante la movimentazione manuale è determinata da:

- una postura eretta e simmetrica del tronco (nessuna torsione o flessione laterale);
- un’inclinazione del tronco sagittale non superiore a 15° dalla verticale (inclinazione minima osservabile dall’occhio umano), in modo da assecondare la naturale postura della schiena;
- l'altezza della presa compresa tra l'altezza delle nocche e del gomito per il sollevamento o tra l'altezza delle nocche e della spalla per il trasporto.

Le fasi 4 e 5 assistono nell'ulteriore valutazione del compito per la massa cumulativa per il sollevamento e il trasporto.

Figura 1 Modello graduale

Figura 1 – Modello graduale

2.2 FASE 1 Controllo preliminare

Un primo screening sul sollevamento e sul trasporto non ripetitivo (eseguito con condizioni di riferimento in atto) richiede la determinazione della massa dell'oggetto (fase 1). Il limite consigliato per la massa del carico, denominato massa di riferimento, mref, e basato sulle caratteristiche della popolazione, è individuabile nell'allegato B della norma. Per avere delle indicazioni generali e ulteriori informazioni relative alla fase 1, si può consultare l'allegato A della norma.

2.3 FASE 2 Valutazione rapida del sollevamento e del trasporto ripetitivi

Lo screening delle attività ripetitive di sollevamento e trasporto di oggetti di peso pari o superiore a 3 kg viene eseguito utilizzando una procedura di valutazione rapida.

La procedura di valutazione rapida mira ad individuare, senza necessità di calcolo, la presenza di due condizioni di esposizione opposte:

- condizione accettabile, in cui non è stato identificato un rischio inaccettabile;
- condizione critica, in cui è stato identificato un rischio inaccettabile.

Quando una di queste condizioni è soddisfatta, non è necessario eseguire una valutazione più dettagliata del livello di esposizione. Invece, o non è necessario prendere in considerazione ulteriori modifiche (rischio accettabile, vedere tabella 1 e tabella 2) o le modifiche dovrebbero essere effettuate immediatamente (vedere allegato A per una guida) a causa della presenza di una condizione critica (vedere tabella 3). In entrambi i casi si deve fare riferimento anche alla tabella 4 per identificare la presenza di eventuali circostanze sfavorevoli dell'ambiente di lavoro o degli oggetti che possono aumentare il rischio del compito (fattori aggiuntivi).

[...]

Tabella 2 Trasporto Valutazione rapida Condizione accettabile Rev  1 0

Tabella 2 - Trasporto - Valutazione rapida - Condizione accettabile

[...]

3.3 FASE 5 Limite raccomandato per la massa cumulativa di trasporto in relazione ai modelli temporali, alla distanza e ad altri fattori

Per il trasporto nelle condizioni di riferimento indicate, i limiti raccomandati per la massa cumulativa considerando i diversi scenari di durata del trasporto sono indicati nella Tabella 5.

Tabella 5 Limiti raccomandati Rev  1 0

Tabella 5 - Limiti raccomandati nelle condizioni di riferimento di trasporto per la massa cumulativa in relazione alla durata del trasporto durante il turno (per la popolazione lavorativa in generale)

[...]

Allegato B - Determinazione della massa di riferimento

B.1 Determinazione della massa di riferimento (fase 1)

La fase 1 della determinazione dell'RML per la movimentazione manuale comporta un controllo iniziale della massa di un oggetto. Per determinare se la massa è pari o inferiore a un limite raccomandato per la popolazione in questione, il peso effettivo che è movimentato (o che si prevede di movimentare) può essere confrontato con una massa di riferimento, mref, per quella popolazione. La tabella B.1 fornisce le masse di riferimento prendendo in considerazione popolazioni differenti.

Tabella B 1 Determinazione della massa di riferimento

Tabella B.1 - Massa di riferimento, mref, per differenti popolazioni

[...]

Figura F 5 Il risultato delle semplificazioni adottate

Figura F.5 - Il risultato delle semplificazioni adottate: un massimo di 30 potenziali sottocompiti

[...]

Allegato E Modello semplificato per il calcolo di RML e LI

Allegato E Foglio di calcolo

[...] segue in allegato

Fonti
UNI ISO 11228-1:2022
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.11.2022 Aggiornati contenuti in lingua italiana UNI ISO 11228-1:2022 Certifico Srl
0.0 31.03.2022 -- Certifico Srl

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