Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro / conteggio fibre sottili - Note 2023
ID 20869 | 30.11.2023 / In allegato
Con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2023/2668 (GU L 2023/266 del 30.11.2023) di modifica della Direttiva 2009/148/CE, dalla sua attuazione prevista entro il 21 dicembre 2025, sono significativamente modificati i limiti di esposizione alle fibre di amianto aerodisperse nei luoghi di lavoro.
Il Documento illustra sinteticamente i nuovi limiti in relazione al conteggio delle fibre sottili (larghezza) e l'applicazione della microscopia elettronica imposta (o metodi alternativi simil-accurati) che sostituisce la microscopia ottica e pone limiti dimensionali nel rilevamento delle fibre sottili (più pericolose).
Nota su normativa, si lasciano ai laboratori di analisi considerazioni più approfondite.
Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro / conteggio fibre sottili
(*)
Conteggio fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm a decorrere dal 21 dicembre 2029
(**)
Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite (Art. 8 paragrafo 3)
Schema 1 - Timeline applicazione Direttiva (UE) 2023/2668 / Conteggio fibre di amianto aerodisperse
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Considerando (14)
Le tecnologie attualmente disponibili per la misurazione delle fibre di amianto non consentono la misurazione a concentrazioni molto basse quando vengono conteggiate le fibre sottili.
Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori tenendo debitamente conto della fattibilità della misurazione, nell’utilizzare tali tecnologie è pertanto necessario scegliere se conteggiare le fibre sottili o se applicare un basso valore limite di concentrazione.
Alcuni Stati membri hanno optato per un valore limite inferiore senza conteggiare le fibre più sottili, mentre altri hanno scelto un valore limite più elevato e conteggiano le fibre sottili.
Al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione della fibra presa in considerazione per la misurazione delle fibre di amianto nell’aria, segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, nonché, una volta completata la transizione tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.
Considerando (15)
Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca nel contempo un’adeguata protezione dei lavoratori a livello dell’Unione, è opportuno stabilire valori limite riveduti che, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, dovrebbero essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure essere pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
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Articolo 7
1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative. (N)
2. Il campionamento riflette l’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto. (N)
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento.
4. Il prelievo dei campioni dev’essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre. (N)
5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. (N)
Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029. (N1)
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Note Articolo 7
(N1) Paragrafo aggiunto dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 (GU L 2023/266 del 30.11.2023)
(N) Paragrafo così sostituito dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 (GU L 2023/266 del 30.11.2023)
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Articolo 8
1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o
b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.
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