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Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani: Norme e Note

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani   Norme e Note

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani: Norme e Note / Update 04.0222

ID 14640 | Rev. 1.0 del 08.04.2022 / Documento completo allegato

Evoluzione delle norme per Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani, dalla decisione 2011/753/UEDirettiva 2018/851/UE e Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. Andamento percentuali di riciclaggio da Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2020Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2021.

  1  

Con la Decisione della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011), sono stabilite le regole e metodi calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva 2008/98/CE.

Infatti l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, ha stabilito un obiettivo da raggiungere al 2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati pari al 50%.

Con la decisione 2011/753/EU, la Commissione europea ha indicato quattro diversi metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del metodo da utilizzare.

I 4 metodi proposti dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo.

Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti:

- carta;
- cartone;
- plastica;
- metalli;
- vetro;
- legno;
- frazione organica.

I 4 metodi di calcolo previsti dalla decisione 2011/753/EU:

Metodologia di calcolo 1
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici costituiti da carta; metalli; plastica e vetro; in % = Quantità riciclata di rifiuti domestici costituiti da carta; metalli; plastica e vetro / Quantità totale prodotta di rifiuti domestici costituiti da carta; metalli; plastica e vetro

Metodologia di calcolo 2
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili; in % = Quantità riciclata di carta; metalli; plastica e vetro contenuti nei flussi di rifiuti domestici o di rifiuti simili / Quantità totale prodotta di carta; metalli; plastica e vetro contenuti nei rifiuti domestici o nei rifiuti simili

Metodologia di calcolo 3
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici; in % = Quantità riciclata di rifiuti domestici / Quantità totale di rifiuti domestici; escluse determinate categorie di rifiuti

Metodologia di calcolo 4
Riciclaggio di rifiuti urbani; in % = Rifiuti urbani riciclati / Rifiuti urbani prodotti

Nel corso del 2016, il Ministero dell’Ambiente ha inteso uniformare a livello nazionale la metodologia di calcolo della raccolta differenziata ed in data 26 maggio ha emanato il Decreto 26 maggio 2016 recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” (GU n. 146 del 24 giugno 2016).

  2  

Dalla prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la metodologia di calcolo prescelta, l’Italia aveva comunicato, appunto, di aver scelto la seconda metodologia di calcolo 2 di cui alla decisione 2011/753/EU e di estendere l’applicazione della stessa al legno e alla frazione organica.

Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%).

I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all’intero ammontare dei rifiuti urbani.

La Direttiva 2018/851/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116:

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 del 11.09.2020)

  3   

Questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della Direttiva 2008/98/CE

Per assicurare condizioni uniformi di calcolo dei nuovi obiettivi è stata emanata, in data 7 giugno 2019, la Decisione di esecuzione 2019/1004/UE. Ai fini del monitoraggio dell’obiettivo del 50% al 2020 (articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva 2008/98/CE) restano in ogni caso valide le precedenti metodologie.

La Decisione di esecuzione 2019/1004/UE han abrogato la decisione di esecuzione C(2012) 2384 del 18.04.2012 che istituiva un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della Direttiva 2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

  4  

Adozione della sola metodologia 4

Con l’emanazione della Direttiva 2018/851/UE, come detto, sono stati introdotti ulteriori obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%).

I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all’intero ammontare dei rifiuti urbani.

Ne consegue che non è più prevista una scelta tra più opzioni ma deve essere adottata un’unica metodologia, la 4.

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani   Norme e Note   Fig  3 4

Figura 3.4 - Percentuali di riciclaggio ottenute dalle simulazioni di calcolo secondo le metodologie 2 e 4, anni 2010 - 2019 - Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2020

In sintesi la discrepanza sui valori % la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rifiuti urbani:

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani   Norme e Note   Fig  1

Fig. 1 - Discrepanza sui valori % di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rifiuti urbani 2019 applicando la metodologia 2 e 4

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani   Norme e Note   Fig  3 1

Figura 3.1 - Percentuali di riciclaggio ottenute dalle simulazioni di calcolo secondo le metodologie 2 e 4 (quest’ultima al netto dei quantitativi di rifiuti da C&D provenienti dalla raccolta differenziata), anni 2010 - 2020 - Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2021

In sintesi la discrepanza sui valori % la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rifiuti urbani:

Metodo di calcolo obiettivo di riciclaggio rifiuti urbani   Norme e Note   Fig  2

Fig. 2 - Discrepanza sui valori % di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio rifiuti urbani 2020 applicando la metodologia 2 e 4 (quest’ultima al netto dei quantitativi di rifiuti da C&D provenienti dalla raccolta differenziata)
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto  Autore
1.0 08.04.2022 Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2021
D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116
Certifico Srl
0.0 29.09.2021 --- Certifico Srl

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