Messa in sicurezza e bonifica punti vendita carburanti: Checklist e Analisi del rischio
ID 15495 | 18.01.2022 / Documento completo allegato
Con il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 è stata data attuazione a quanto previsto dall'Art. 252 c. 4 dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per quanto riguarda le procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.
Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (di seguito denominati PV). In particolare il Decreto:
- individua i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione (allegato 1)
- definisce i criteri semplificati per l'applicazione dell'analisi del rischio alla rete carburanti (allegato 2)
Il Documento può essere di interesse per tutte le situazioni emergenziali e non e per qualsiasi tipo e dimensione di punto vendita carburante.
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Definizione di Punto vendita PV carburanti:
Punto vendita carburanti: la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, asservititi nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Art. 3. Criteri generali per la caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica
1. In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.
2. Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui all’allegato 2, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, si applicano con le seguenti modalità:
a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri;
b) a integrazione delle indagini dirette possono essere realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi geofisci e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri sito-specifici da utilizzare per l’applicazione dell’analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo comma 3;
c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il riferimento è all’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
3. L’analisi di rischio è effettuata secondo criteri semplificati di cui all’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni dell’area, della tipologia, delle caratteristiche e dell’estensione della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori sito (off-site).
4. Fermo l’obbligo di garantire comunque un elevato livello di sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilità strutturale, presenza di linee interrate e sottoservizi, viabilità pubblica.
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Allegato 1
SHORT-LIST DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
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Allegato 2
CRITERI SEMPLIFICATI PER L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ALLA RETE CARBURANTI
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Art. 252 (siti di interesse nazionale)
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionalee è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica.
Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o
di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.
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ALLEGATO 1 (Articolo 3, comma 3)
SHORT-LIST DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Nelle tabelle seguenti si riporta un elenco, indicativo e non esaustivo, dei contaminanti generalmente riscontrabili nei casi di contaminazione del suolo e della falda di aree della rete distribuzione carburanti. Tale elenco può essere eventualmente ampliato, a giudizio degli Enti di Controllo, in considerazione delle attività effettivamente svolte nell’area di interesse e della presenza di fenomeni di contaminazione indotta (ad es: mobilizzazione di metalli pesanti in condizioni riducenti).
Tabella 1. Lista delle sostanze da ricercare per le sorgenti suolo superficiale e suolo profondo
(1) Il limite proposto da ISS per MTBE ed ETBE nei suoli verde pubblico e residenziali è 10 mg/kg ss e per i suoli industriali è 250 mg/kg ss (Parere del 2001 n. 57058 IA/12).
(2) Il limite proposto da ISS per Piombo tetraetile nei suoli verde pubblico e residenziali è 0.01 mg/kg ss e nei suoli industriali è 0.068 mg/kg ss (Parere del 17/12/2002 n. 49759 IA.12).
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ALLEGATO 2 (Articolo 3, comma 3)
CRITERI SEMPLIFICATI PER L'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO ALLA RETE CARBURANTI
1. Definizione della sorgente di contaminazione
L'analisi di rischio si applica esclusivamente alle matrici ambientali interessate dalla contaminazione, escluse, quindi, le fonti primarie di contaminazione.
Le fonti primarie di contaminazione (ad es: prodotto libero, tubazioni danneggiate, serbatoi forati, ecc.) devono essere rimosse o messe in sicurezza in modo da evitare ulteriore propagazione della contaminazione. Nelle more del completamento dei necessari interventi di rimozione del surnatante gia' presente in falda, come sorgente primaria di contaminazione, saranno portate avanti le procedure amministrative relative all'analisi di rischio, allo scopo di garantire che l'effettiva bonifica del sito avvenga in tempi brevi.
La procedura per la delimitazione della contaminazione nel suolo all'interno di un punto vendita di carburanti, puo' essere cosi' riassunta:
- Suddivisione in Poligoni di influenza dell'area oggetto d'indagine secondo il campionamento ragionato (poligoni di Thiessen) o sistematico (griglia regolare);
- Determinazione della continuità spaziale dei poligoni d'influenza: al fine di delimitare la sorgente, si considera l'insieme dei soli poligoni per cui e' stato riscontrato un superamento delle CSC per almeno un contaminante e che hanno continuità spaziale.
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