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Manutenzione su impianti antincendio contenenti halon

Manutenzione su impianti antincendio contenenti halon

Interventi di manutenzione su impianti antincendio contenenti halon - trasporto delle bombole contenenti il gas estinguente

MATTM Quesito 06 2018, maggio

Interventi di manutenzione su impianti antincendio contenenti halon - trasporto delle bombole contenenti il gas estinguente
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Un Consorzio per la raccolta e lo smaltimento dell’halon, ha inviato alla scrivente Direzione generale una richiesta di parere riguardante la gestione dei contenitori di gas proveniente dagli interventi di manutenzione eseguiti periodicamente su alcuni tipi di impianti antincendio in uso presso l’Amministrazione della difesa.

Nella nota viene citato in particolare il caso delle bombole destinate al contenimento del gas halon ed alla necessità che le stesse debbano essere sottoposte ad un collaudo decennale secondo quanto previsto dalla normativa ADR.

Risulta che al momento di effettuare tale verifica le bombole vengano disconnesse dall’impianto antincendio e siano trasportate ad impianti destinati alle operazioni di collaudo. Presso tali impianti i recipienti per poter essere sottoposti al collaudo vengono svuotati dal gas e viene altresì smontato il sistema di tenuta. Il gas viene inoltre recuperato ai sensi del regolamento 1005/2009 per essere successivamente riutilizzato (previa rigenerazione /riciclo ai sensi del citato regolamento 1005/2009) o per essere destinato ad operazioni di smaltimento (art. 183, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Il Consorzio, ritenendo che la produzione del rifiuto avvenga solo nel momento in cui l’halon è estratto dal recipiente, ovvero nel momento in cui la bombola raggiunge l’impianto di collaudo, chiede di sapere se il trasporto delle bombole di gas halon destinate alle operazioni di collaudo possa avvenire solo mediante la documentazione fiscale di trasporto prevista per le merci pericolose.

Con riferimento a quanto sopra indicato si specifica quanto segue.

L’articolo 13 del regolamento CE 1005/2009 stabilisce che in deroga al divieto di immissione sul mercato ed all’utilizzo delle sostanze controllate, tra le quali è compreso l’halon, possono continuare ad essere immesse sul mercato ed utilizzate, le sostanze destinate a specifici utilizzi critici definiti nell’Allegato VI del medesimo regolamento. L’Allegato VI, come modificato dal regolamento UE 744/2010, stabilisce tra gli usi critici quelli destinati a specifici sistemi di protezione antincendio previsti nel comparto militare e definisce altresì la data, prevista al massimo al 2040, per la messa la bando del gas halon da tali applicazioni.

Il regolamento 1005/2009 all’articolo 13 ammette dunque deroghe all’utilizzo del gas halon solo per taluni impieghi come definiti nell’Allegato VI. Si ritiene però che nel momento in cui la bombola si trovi ad essere fisicamente distaccata dall’impianto antincendio, per essere destinata al collaudo, il gas in essa contenuto cessi la fase di impiego e questo non potendo essere ulteriormente e diversamente utilizzato - in quanto da sottoporre ad operazioni di rigenerazione/riciclaggio ai sensi del medesimo regolamento – acquisisca la qualifica di rifiuto ai sensi dell’articolo 183 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Pertanto il luogo di produzione del rifiuto viene a coincidere con il luogo presso il quale il manutentore esegue l’intervento di distacco della bombola contenente il gas e non, come ritenuto da codesto consorzio, presso il luogo ove il manutentore estrae il gas dalla bombola.

Il manutentore dovrà pertanto provvedere al recupero del suddetto gas (ai sensi del  regolamento CE 1005/2009) e destinarlo ad operazioni di riciclo/rigenerazione, visto anche il divieto di produzione di dette sostanze vigente dal 1994, oppure a smaltimento ai sensi della normativa ambientale.

Per completezza trattandosi di interventi di manutenzione si rappresenta che al caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 266 del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con un luogo diverso rispetto a quello di effettiva origine. Ciò costituisce una fictio juris rispetto alla disciplina generale di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) che fornisce precise indicazioni in merito al luogo di realizzazione del deposito temporaneo. Questo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell’intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio) rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In quella sede verrà realizzato il deposito temporaneo, secondo le indicazioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del  d.lgs. 152/06, ma i rifiuti vi giungeranno nel rispetto della disciplina sul trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto, perché la movimentazione dal luogo effettivo di produzione al luogo giuridico di produzione del rifiuto avviene mediante trasporto su strada (Cassazione Penale sezione III 10 maggio 2012, n. 17460).

Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 188-ter, tali rifiuti dovranno essere accompagnati durante la movimentazione dal formulario di identificazione dei rifiuti FIR oppure dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), indicando, nella documentazione di trasporto, produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario come coincidenti. Il registro di carico e scarico dovrà inoltre essere detenuto e conservato presso il luogo ove si realizza il deposito temporaneo. Infine poiché il manutentore trasporta i rifiuti da se stesso prodotti deve essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, usufruendo eventualmente dell’iscrizione agevolata se soddisfa le condizioni di cui al comma 8 del summenzionato articolo.

Fonte: MATTM

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