Liquidi infiammabili: note di raccordo classificazione GHS / CLP / P.I.
ID 9972 | 28.01.2020
Il Documento allegato raccorda la classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili, secondo il GHS (Globally Harmonized System - Purple book) dell'ONU e per i trasporti (collegato UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods - Orange book) che intende armonizzare a livello mondiale la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, il CLP, Regolamento (CE) n. 1272/2008, nato dal GHS recepito ed armonizzato in EU, e secondo la Classificazione di Prevenzione Incendi IT di cui al D.M del 31 luglio 1934.
Gli Accordi internazionali derivanti dal GHS sono rappresentati in Fig. 1:
Fig. 1 - Accordi internazionali e recepimenti nazionali del sistema GHS
La Fig. 2 che segue, illustra il raccordo e le aree di validità (mondiale, europea ed Italiana) delle norme riportate per la classificazione delle sostanze pericolose in generale ed in particolare per i liquidi infiammabili (Prevenzione Incendi)*:
(*) In IT una prima classificazione dei Liquidi Infiammabili/combustibili è effettuata nel campo della Prevenzione Incendi dal 1934 con il D.M del 31 luglio 1934.
Fig. 2. Norme considerate e relativa area di validità
A. GHS
Il nuovo sistema, chiamato "Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS)", affronta la classificazione dei prodotti chimici in base ai tipi di pericolo e propone elementi di comunicazione di pericolo armonizzati, comprese etichette e schede di dati di sicurezza.
Mira a garantire la disponibilità di informazioni sui pericoli fisici e sulla tossicità delle sostanze chimiche al fine di migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente durante la manipolazione, il trasporto e l'uso di tali sostanze chimiche.
Il GHS fornisce inoltre una base per l'armonizzazione delle norme e dei regolamenti sui prodotti chimici a livello nazionale, regionale e mondiale, un fattore importante anche per l'agevolazione degli scambi.
Mentre i governi, le istituzioni regionali e le organizzazioni internazionali sono il pubblico principale per il GHS, esso contiene anche un contesto e una guida sufficienti per coloro che nell'industria implementeranno i requisiti che sono stati adottati.
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Il GHS è stato implementato in 72 paesi alla data Documento.
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A1.6 Flammable liquids (see Chapter 2.6 for classification criteria)
a Under the UN Raccomandations on the Trasnport of Dangerous Goods, Model Regulations, the symbol, number and border line may be shown in black instead of white. The background colour stays red in both cases.
In EU l’Indicazione di pericolo di pericolo H227 Liquidi combustibili, non è da considerare nella Classificazione, Etichettattura, SDS, in quanto la categoria 4 dei Liquidi Infiammabili (combustibili) GHS non è presente nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
B. CLP
Il sistema internazionale di classificazione delle sostanze GHS è stato recepito nell’UE con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo a classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele, obbligatorio dal 1/6/2015.
Regolamento (CE) n. 1272/2008
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2.6. Liquidi infiammabili
2.6.1. Definizione
Per liquido infiammabile s’intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60°C.
2.6.2. Criteri di classificazione
2.6.2.1. Un liquido infiammabile è classificato in una delle tre categorie di questa classe, secondo la tabella 2.6.1:
Tabella 2.6.1 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili
(1) Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 o C e ≤ 75 o C possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3.Tabella 2.6.1 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili
Nota
Gli aerosol non vanno classificati come liquidi infiammabili; cfr. punto 2.3.
2.6.3. Comunicazione del pericolo
Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.6.2.
Tabella 2.6.2 Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili
2.6.4. Altre considerazioni relative alla classificazione
2.6.4.1. Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di ebollizione. Questi dati possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati. Se non sono disponibili dati, il punto di infiammabilità e il punto iniziale di ebollizione sono determinati mediante prove. Il punto di infiammabilità è determinato mediante prove in vaso chiuso.
2.6.4.2.Nel caso di miscele (1) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3, supera di almeno 5 °C (2) il pertinente criterio di classificazione (23 °C e 60 °C, rispettivamente) e a condizione che:
a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati, è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso);
b) il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore della miscela;
c) La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per ciascun componente presente nella miscela ; d) la fase liquida sia omogenea.
2.6.4.3. Un metodo idoneo è descritto in Gmehling and Rasmussen [Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)]. Per una miscela contenente componenti non volatili il punto di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili. Si considera che un componente non volatile diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore misurato.
2.6.4.4. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.3.
(1) Attualmente il metodo di calcolo è stato validato per miscele contenenti fino a 6 componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcooli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora validato per miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi.
(2) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo può non essere utilizzato e il punto di infiammabilità va determinato per via sperimentale.
2.6.4.5. Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C e pari o inferiore a 60 °C se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
2.6.4.6. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.4.
Norme europee | EN ISO 3405 modificata Prodotti petroliferi — Determinazione delle caratteristiche di distillazione a pressione atmosferica |
EN ISO 3924 modificata Prodotti petroliferi — Determinazione della distribuzione dell’intervallo di ebollizione — Metodo gascromatografico | |
EN ISO 4626 modificata Liquidi organici volatili — Determinazione dell’intervallo di ebollizione dei solventi organici utilizzati come materie prime | |
Regolamento (CE) n. 440/2008 (1) | Metodo A.2, descritto nella parte A dell’allegato al regolamento (CE) n. 440/2008 |
Tabella 2.6.4 Metodi per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili
(1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (G.U.U.E: L 142/1 31.05.2008)
C. Classificazione Prevenzione Incendi
I liquidi infiammabili si classificano ai fini della sicurezza e ai sensi del D.M del 31 luglio 1934 in base alla temperatura di infiammabilità(1) in:
(1)EN ISO 2719
"Il punto di infiammabilità (flash point) è la temperatura più bassa, corretta alla pressione di 101,325 kPa, alla quale un liquido sviluppa vapori, nelle condizioni definite nel metodo sperimentale, in quantità tali da produrre una miscela vapore/aria infiammabile nel recipiente di prova".
(2) Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013
liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150° C, possano essere classificati liquidi di categoria C
Limiti di infiammabilità (%)
Sono la concentrazione percentuale minima e massima di vapore di un liquido infiammabile tra le quali, in caso d’innesco, si ha l’accensione e l a propagazione della fiamma nella miscela. Il campo di infiammabilità è definito da un limite inferiore (LFL) e limite superiore (UFL). Al di sotto di LFL il vapore non sufficientemente concentrato per incendiarsi; viceversa al di sopra di UFL la miscela è ricca di gas ma carente di comburente per cui l’incendio non si sviluppa. Ad es. per il metano LFL = 5 % e UFL = 15%, per la benzina LFL = 1% e ULL = 6,5 %.
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1. Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:
(3) Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio
Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonché le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.
Categoria B - Liquidi infiammabili
Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.(4)
Categoria C - Liquidi combustibili
Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato. In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione (cracking o altri processi; nonché i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.). Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio.
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Equivalenza fra le varie specie di liquidi
L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc di benzina, 50 mc di petrolio 1.200 mc di oli combustibili e 1.800 mc di oli lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della capacità di 75 mc, e cioè: 10 + 50/10 + 1.200/40 + 1.800/60 = 75 mc.
(3) Ai fini dell’assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti al p.to 13 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M del 31 luglio 1934 (Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013).
(4) Circolare MI.SA. n. 8 del 6 febbraio 1969, DM 30/4/1981 e DM 16/4/1983
Si precisa che, riguardo alle installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici (D.M. 22 ottobre 2007)(N), il gasolio è da considerarsi di categoria C, in seguito alla lettera circolare prot 756 del 16 marzo 2009 che lo classifica "liquido combustibile di categoria C [...] a prescindere dall'effettiva temperatura d'infiammabilità".
OGGETTO: Gasolio in contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
D.M. 31 luglio 1934. Liquidi combustibili di categoria C.
Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56 ° C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione.
Al riguardo - sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi - si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150° C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65° C.
Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
D.M. 13 luglio 2011 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011)
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