Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067
OGGETTO: DPR 24 luglio 1996, n.459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato - Primi chiarimenti operativi
Abstract
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2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari
Il comma 3 dell’art.1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione. Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l’ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina (es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l’installazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b). .
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione di un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l’installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.
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2. Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari
Il comma 3 dell’art.1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione".
La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione. Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l’ordinaria o straordinaria manutenzione.
Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina (es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l’installazione di logica programmabile ecc..
Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b). .
Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione di un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l’installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc.
Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento.
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