Legge annuale mercato e concorrenza 2021
ID 17278 | 05.08.2022 / In allegato Testo DDL approvato dal Senato
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (GU n.188 del 12.08.2022)
Nella seduta di martedì 2 agosto 2022, il Senato ha approvato in via definitiva, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, collegato alla manovra di finanza pubblica.
In allegato:
- Testo Disegno di legge n. 2469-B approvato dal Senato
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Capo I FINALITÀ
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei princìpi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.
Capo II RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI
Art. 2. (Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)
Art. 3. (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)
Art. 4. (Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)
Art. 5. (Concessione delle aree demaniali)
Art. 6. (Concessioni di distribuzione del gas naturale)
Art. 7. (Disposizioni in materia di concessione di grande derivazione idroelettrica)
Capo III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI
Art. 8. (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)
Art. 9. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 10. (Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)
Art. 11. (Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)
Capo IV CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 12. (Colonnine di ricarica)
1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, dopo le parole: « selezionare l'operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione, »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento ».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. (Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105 ».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 15.000 ».
Art. 14. (Servizi di gestione dei rifiuti)
1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale ».
3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse.
Capo V CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 15. (Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)
Art. 16. (Distribuzione dei farmaci)
Art. 17. (Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)
Art. 18. (Farmaci in attesa di definizione del prezzo)
Art. 19. (Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)
Art. 20. (Selezione della dirigenza sanitaria)
Art. 21. (Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)
Capo VI CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 22. (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)
Art. 23. (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione ».
Art. 24. (Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)
Art. 25. (Norme in materia di servizi postali)
Capo VII CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI
Art. 26. (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili)
Art. 27. (Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)
Art. 28. (Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia)
Art. 29. (Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)
Art. 30. (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)
Art. 31. (Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)
Capo VIII RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST
Art. 32. (Concentrazioni)
Art. 33. (Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)
Art. 34. (Procedura di transazione)
Art. 35. (Poteri istruttori)
Capo IX CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Art. 36. (Clausola di salvaguardia)
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