Le figure di garanzia della sicurezza sul lavoro - tra responsabilità penale “a geometria variabile” e principio di effettività / ANCE 2024
ID 22437 | 18.08.2024 / ANCE Gennaio 2024
Il presente elaborato si propone di indagare i perimetri delle responsabilità penali delle figure di garanzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno dell’ordinamento italiano. Trattasi di una operazione ermeneutica divenuta particolarmente complessa all’interno di un sistema della sicurezza sul lavoro caratterizzato: da una parte, dalla necessità di dare effettività al principio della personalità della responsabilità penale consacrato nell’articolo 27 della Costituzione e, dall’altra, da una crescente ramificazione e stratificazione delle attività imprenditoriali che può determinare una dissociazione tra le figure garanti della sicurezza ex lege e i soggetti che effettivamente ricoprono tali ruoli.
In tale contesto, si è assistito al superamento della concezione gerarchica, secondo cui il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro doveva essere garantito pressoché in via esclusiva dal datore di lavoro, che ha lasciato il posto a un modello di tipo piramidale, che prevede la ripartizione del debito della sicurezza verso altre figure, superando peraltro il tradizionale schema ancipite che vede la figura del datore di lavoratore in contrapposizione con il lavoratore.
Infatti, in seguito all’evoluzione delle dinamiche caratterizzanti il sistema imprese, è emersa l’esigenza, per i datori di lavoro (che comunque restano la fonte primaria di garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori), di avvalersi dell’operato di altri soggetti, come il dirigente e il preposto, più vicini alle fonti di rischi, ma, soprattutto, dotati di specifiche competenze tecniche. Inoltre, il legislatore ha dato il via a una progressiva trasformazione della nozione della figura del lavoratore, attribuendo a quest’ultimo una quota del debito della sicurezza da condividere insieme agli altri garanti della sicurezza e chiamandolo, quindi, a partecipare attivamente al sistema di prevenzione.
Si è così affermato, prima in via giurisprudenziale e poi a livello normativo, l’istituto della delega di funzioni che, oltre ad essere un utile strumento di ripartizione dei compiti in materia di sicurezza (nonché delle relative responsabilità), costituisce una importante misura di prevenzione e protezione. Invero, tale atto organizzativo interno permette all’impresa di trasferire determinate funzioni in capo ai soggetti ritenuti idonei alla gestione delle diverse aree di rischio. Ne consegue che a tali soggetti saranno imputati quei soli eventi che risulteranno essere la concretizzazione del tipo di rischio che rientra nella propria specifica competenza, in ossequio al sopra citato principio della personalità della responsabilità penale, al fine di scongiurare l’affermarsi di responsabilità oggettive incardinate su una concezione formalistica slegata dalla realtà imprenditoriale.
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SOMMARIO
INTRODUZIONE
IL DIRITTO ALLA SICUREZZA NELL’ORDINAMENTO NORMATIVO ITALIANO
LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SISTEMA PENALE
IL RUOLO DEL D.V.R. NELL’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE GARANTI DELLA SICUREZZA
IL DATORE DI LAVORO PRIVATOGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
IL DIRIGENTE
IL PREPOSTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL MEDICO COMPETENTE
IL LAVORATORE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
LA DELEGA DI FUNZIONI
Individuazione del soggetto responsabile
I requisiti delle delega di funzioni
La responsabilità residua del delegante
La subdelega
BIBLIOGRAFIA
segue allegato