La persona competente compilazione SDS / Note 2024
ID 21572 | 25.03.2024 / Nota completa in allegato
Secondo quanto prescrive il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH la scheda di dati di sicurezza SDS deve essere compilata da una "Persona Competente" che abbia ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
La legislazione IT/EU non riporta null'altro sulla definizione / formazione di tale figura. Per tali informazioni è possibile attingere alla Guida alla compilazione della SDS dell'ECHA e alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 60/2019 dedicata in parte al così definito Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS).
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Il testo nativo del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, GU L 396/1 30.12.2006 riportava in allegato II:
Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto. Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
Ad aggi sostanzialmente simile quanto riportato per la "persona competente":
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ALLEGATO II PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA (N)
PARTE A
0.1. Introduzione
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0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
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0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
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(N) L'allegato II è stato modificato per ultimo dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 (GU L 203/28 del 26.6.2020), ma non ha inciso su tale periodo
Precedentemente il Decreto 7 settembre 2002 di attuazione della direttiva 2001/58/CE, riportava:
Il Decreto 7 settembre 2002 Recepimento della direttiva 2001/58/CE (non più in vigore / ndr) riguardante le modalita' della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio (GU n.252 del 26.10.2002), riportava in Allegato (come la stessa direttiva 2001/58/CE):
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Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza
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Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un "tecnico competente" che deve tener conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi d'aggiornamento.
...
L'ultima versione disponibile 2020 della Guida alla compilazione della SDS pubblicata dall'ECHA, riporta una definizione e la tipologia di formazione per la Persona Competente:
2.5 Chi deve compilare una SDS
Nel punto 0.2.3 del testo dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH si specifica che:
“[...] La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento”.
2.5.1 Definizione di persona competente
Nel regolamento non viene fornita alcuna definizione specifica di “persona competente”. Tuttavia, una definizione utile del termine in questo contesto può essere quella di una persona (o gruppo di persone) o di un coordinatore di un gruppo di persone in possesso, in virtù della propria formazione, esperienza e istruzione permanente, di sufficienti conoscenze che le/gli consentono la compilazione delle rispettive sezioni della SDS o della SDS nella sua totalità.
Il fornitore della SDS può delegare tale funzione al proprio personale o a terzi. Non è necessario che tali conoscenze siano fornite integralmente da una singola persona competente.
Risulta evidente che è particolarmente difficile che un’unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una SDS. È pertanto necessario che la persona competente possa fare affidamento su ulteriori competenze, tanto interne quanto esterne. La persona competente deve garantire la coerenza della SDS, in particolar modo qualora si tratti del coordinatore di un gruppo di persone.
2.5.2 Formazione e istruzione permanente delle persone competenti
Si evince (dal testo precedentemente citato) che sul fornitore delle sostanze o miscele grava il dovere specifico di garantire che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, comprendente corsi di aggiornamento. Nel regolamento REACH non vi è alcuna indicazione specifica in merito alla formazione che la persona competente deve ricevere, a un corso specifico da seguire o a un esame ufficiale da sostenere. Tuttavia, può risultare utile frequentare tali corsi, sostenere eventuali esami e conseguire certificazioni al fine di attestare le competenze richieste.
La formazione e l’istruzione permanente di queste persone può essere fornita internamente o esternamente. Si raccomanda di documentare il flusso organizzativo durante la compilazione e l’aggiornamento delle SDS all’interno di una società, ad esempio mediante linee guida interne o procedure operative.
Se devono essere compilate SDS per esplosivi, biocidi, prodotti fitosanitari (N), o tensioattivi, risultano necessarie ulteriori conoscenze in merito alla normativa applicabile ai prodotti specifici.
L’elenco che segue (non esaustivo) fornisce un’indicazione dei vari ambiti di conoscenza cui potrebbe fare riferimento una persona desiderosa di dimostrare le proprie competenze:
1. Nomenclatura chimica
2. Direttive e regolamenti europei concernenti le sostanze chimiche e loro recepimenti all’interno della legislazione nazionale negli Stati membri, legislazione nazionale applicabile (nelle versioni attuali vigenti), nella misura in cui risultino pertinenti ai fini della compilazione delle SDS, ad esempio (elenco non esaustivo, titoli abbreviati):
- REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 (in particolare secondo le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/878 in relazione alle SDS)
- CLP: regolamento (CE) n. 1272/2008
- direttiva sugli agenti chimici: direttiva 98/24/CE
- limiti indicativi di esposizione professionale: direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE e 2019/1831/UE
- protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: direttiva 2004/37/CE
- miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento: direttiva 92/85/CEE
- dispositivi di protezione individuale: regolamento (UE) 2016/425
- trasporto interno di merci pericolose: direttiva 2008/68/CE
- regolamento relativo ai detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004
- protezione dei giovani sul lavoro: direttiva 94/33/CE
- rifiuti: direttiva 2008/98/CE
(N) Per un elenco delle normative pertinenti sui prodotti fitosanitari e sui biocidi cfr. l’articolo 15 del regolamento REACH.
Esperto del ciclo di vita delle sostanze - Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR)
La prassi di riferimento definisce i requisiti relativi ai profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR), individuandone le attività, i compiti e le relative conoscenze, abilità e competenze, definite sulla base dei criteri del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Il documento fornisce, inoltre, gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento dei profili professionali definiti dal presente documento.
5.1 RESPONSABILE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (RSDS)
Il Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) opera nella valutazione delle informazioni relative alle sostanze e/o miscele in entrata (materie prime) in un qualsiasi sito ove si svolgono attività professionali o industriali, e nella redazione delle schede dati di sicurezza (SDS) di sostanze e/o miscele e, se previsto dalla legislazione vigente per settori specifici, di articoli/oggetti immesse/i sul mercato dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Il RSDS svolge le attività seguenti:
a) la verifica dal punto di vista regolatorio delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell’organizzazione e provenienti da un fornitore residente in un Paese appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad un uso industriale o professionale all’interno del sito operativo (es. fabbricazione di nuove sostanze, miscelazione, produzione di articoli, ausiliario di processo, prodotto per la manutenzione, ecc.).
b) la redazione delle SDS relative alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele, in entrata nel sito operativo dell’organizzazione e provenienti da un fornitore residente in un Paese non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, per essere sottoposte ad una o più delle attività industriali o professionali indicate al punto c). In questo caso l’organizzazione si configura come importatore e all’atto dell’importazione immette la sostanza/miscela sul mercato dell’Unione Europea.
c) la redazione delle SDS di sostanze o di miscele, immesse sul mercato in uno o più dei Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che si generano da una o più delle seguenti attività:
− fabbricazione di sostanze;
− formulazione di miscele;
− rimarcatura (re-branding) di sostanze e/o miscele;
− distribuzione di sostanze e/o miscele.
In funzione della complessità e dalla numerosità delle attività relative alle SDS dell’azienda, RSDS potrà essere anche il coordinatore tra più professionisti coinvolti, ognuno in base alle specifiche competenze, nella produzione e/o nella valutazione di dati affidabili da inserire nella SDS di sostanza e/o miscela (per esempio tossicologo, eco-tossicologo, tecnico del laboratorio di testing, esperto trasporto di merci pericolose, ecc.).
5.1.1 PROCESSO DI VERIFICA E REDAZIONE DELLE SDS
Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di verifica SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell’UE (vedere punto 5.1 a).
Figura 1 - Processo di verifica SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell’UE
Per ogni fase del processo di verifica delle SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell’UE, la tabella qui di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti.
Tabella 1 - Attività, documenti e soggetti coinvolti nel processo di verifica delle SDS di sostanze e miscele provenienti da fornitori basati nell’UE
Nello schema di seguito si illustrano le fasi che compongono il processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE (vedere punti 5.1 b) e 5.1 c)).
Figura 2 - Processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE
Per ogni fase del processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE, la tabella di seguito descrive le attività associate a ogni fase, i documenti che devono essere prodotti o che devono essere sottoposti a verifica, e i soggetti coinvolti.
Tabella 2 - Attività, documenti e soggetti coinvolti nel processo di redazione delle SDS di sostanze e miscele immesse sul mercato UE
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5.1.2 COMPITI, CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE
Di seguito, sono riportati in un elenco, da ritenersi non esaustivo, i principali riferimenti normativi e legislativi in materia di gestione di sostanze e miscele.
In particolare il RSDS deve, ove previsto nel testo aggiornato dei riferimenti citati, indicare nell’opportuna sezione della scheda dati di sicurezza l’applicabilità di una specifica legislazione in virtù del contenuto, anche sotto forma di impurezza in concentrazione significativa, di una o più sostanze regolamentate dal dispositivo di legge.
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segue in allegato
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