Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
ID 16943 | 27.06.2022 / Documento allegato
Una delle novità delle Norme tecniche di prevenzione incendi, DM 03 agosto 2015 come aggiornato dal DM 18 ottobre 2019, è il concetto di disponibilità superiore di sistemi o impianti di protezione attiva a servizio dell’attività.
Un sistema o impianto a disponibilità superiore, in particolare un impianto di spegnimento automatico dell’incendio, è un elemento di progetto che può ridurre in maniera significativa le richieste di prestazioni della resistenza al fuoco della struttura portante di un edificio.
È quindi importante affrontare con la dovuta attenzione questo aspetto del progetto antincendio, sia per quanto riguarda il progetto degli impianti che quello della struttura portante dell’attività e della sua compartimentazione.
Ai sensi delle Norme tecniche di prevenzione incendi, la presenza di un sistema o impianto a disponibilità superiore a servizio di un’attività può ridurre significativamente il numero degli scenari di incendio che devono essere analizzati nella progettazione di una soluzione alternativa (scenari di incendio di progetto), nel caso in cui si riesca a dimostrare che gli scenari relativi all’evento di non funzionamento o di fallimento dell’impianto siano non significativi.
Per dimostrare tale caratteristica non bastano però previsioni progettuali generiche, definite al di fuori dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria antincendio, ma deve essere condotta l’intera applicazione dell’analisi del rischio prevista da tale metodologia.
È bene infatti evidenziare che in una specifica progettazione non tutti i sistemi o impianti progettati per avere maggiore affidabilità saranno a disponibilità superiore, ma solo quelli che renderanno non credibili gli scenari d’incendio di progetto nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti.
Quindi sistema o impianto a disponibilità superiore e scenari d’incendio di progetto non credibili, nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti, sono due fattispecie biunivocamente legate: se una delle due non è vera, anche l’altra non lo è. Alcune recenti pubblicazioni non hanno inquadrato correttamente questo nuovo concetto presente nelle Norme tecniche di prevenzione incendi, in quanto si afferma in maniera semplicistica e senza argomentazioni tecniche e analitiche adeguate “che finalmente può essere considerato un impianto “sempre funzionante” e pertanto non risulta più necessario considerare lo scenario di incendio in sua assenza (worst-case)”.
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segue in allegato
Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio
Fondazione Promozione Acciaio / CNVVF
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Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
D.M. 9 marzo 2007
Decreto 16 febbraio 2007
Decreto 9 maggio 2007
Decreto 17 gennaio 2018