I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee
ID 14985 | 19.11.2021
Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.
Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di “evoluzione del progresso tecnico” (comma 5 dell’articolo 131 del d.lgs. 81/08). In generale l’evoluzione del progresso tecnico è inteso come “processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell’innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie” e "può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi".
Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V - Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).
L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) ndicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel d.p.r. 164/56 all’art. 30. Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo.
Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico” (art. 131 comma 5).
A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.
________
Indice
Premessa
Introduzione
1. Scopo
2 Riferimenti legislativi e normativi
2.1 Legislazione
2.1.1 Decreti legislativi
2.1.2 Decreti ministeriali
2.1.3 Circolari e lettere circolari
2.1.4 Interpelli
2.2 Norme tecniche
3 Definizioni
3.1 Definizioni previste nelle Circolari MLPS n. 44/90 del 15/05/1990 e n. 132/91 del 24/10/1991
3.2 Definizioni previste nelle norme UNI EN
3.2.1 UNI EN 12811-1
3.2.2 UNI EN 12811-4
3.2.3 UNI EN 74-1
3.2.4 UNI EN 74-3
4 Requisiti previsti nella legislazione
4.1 Requisiti nel d.lgs. 81/08
4.1.1 Articoli contenuti nel d.lgs. 81/08
4.1.2 Allegati contenuti nel d.lgs. 81/08
4.2 Requisiti nelle Circolari MLPS
4.2.1 Articoli contenuti nelle Circolari MLPS n. 44/90 e n. 132/91
4.2.2 Circolare MLPS n. 20/2003
4.2.3 Lettera Circolare MLPS 9 febbraio 1995
4.2.4 Articoli contenuti nel Decreto Ministeriale del 2 settembre 1968
5 Requisiti previsti nelle norme UNI EN
5.1 Serie base di configurazioni del ponteggio
5.2 Classificazione
5.3 Designazione
5.4 Componenti del sistema
5.5 Classi di larghezza
5.6 Altezza libera di passaggio
5.7 Aree di lavoro
5.8 Protezione laterale
5.9 Rivestimento
5.10 Basette e basette regolabili
5.11 Spinotti
5.12 Giunzioni tra montanti con sezioni cave
5.13 Giunti
5.14 Accesso tra livelli
5.15 Impalcati
5.16 Collegamenti
5.17 Requisiti di progettazione strutturale
5.17.1 Appoggio esterno
5.17.2 Classi di carico
5.17.3 Azioni
5.17.4 Carico sull’area di lavoro
5.17.5 Carico di servizio orizzontale
5.17.6 Percorsi di accesso
5.17.7 Carichi sulla protezione laterale
5.17.8 Carichi da neve e ghiaccio
5.17.9 Carichi da vento
5.17.10Carico dinamico
5.17.11 Combinazioni di carichi
5.17.12 Inflessioni
5.17.13 Durabilità
6 Considerazioni
6.1 Generalità
6.2 Classificazione
6.3 Designazione
6.4 Classi di larghezza e altezza libera di passaggio
6.5 Protezione laterale
6.6 Basette, giunti e spinotti
6.7 Accesso tra livelli
6.8 Impalcati
6.9 Collegamenti
6.10 Classi di carico
7 Conclusioni
...
Fonte: INAIL
Collegati