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Guida stesura DVR

Guida stesura DVR 2018

Guida alla stesura ed elaborazione del DVR: elementi scheletro previsti dalla norma / Rev. 2.0 Agosto 2023

ID 5731 | Rev. 2.0 del 06.08.2023

Il presente documento indica un metodo di approccio alla stesura ed elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attraverso un "Documento scheletro" generale.

Disponibili in allegato, Guida Stesura DVR e Documenti di esempio compilati:

1. Guida Stesura DVR Rev. 2.0 2023
2. Guida Stesura DVR Rev. 1.0 2019 

3. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
4. Rischio saldatura Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)
5. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio doc)
6. Rischio amianto Rev. 1.0 2019 (scheda esempio pdf)

Introduzione

Il legislatore, D.Lgs. 81/2008, non ha inteso una modalità definita per l'elaborazione del DVR, che sarebbe per altro impossibile per la vastità dei metodi e possibili applicazioni, per questo è indicato il termine “Valutazione”, termine che fa riferimento alla determinazione quantitativa o qualitativa del rischio associato ad una situazione di pericolo.

La redazione di un DVR è in generale un'attività complessa, il presente Documento non ha la pretesa di essere uno strumento esaustivo, completo e adatto ad ogni esigenza, anche se lo sviluppo segue i criteri esposti secondo quanto riportato nell’Art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

L’intento è quello di dare un “input” a coloro e che si avvicinano alla materia e che hanno l’esigenza di elaborare un DVR o a coloro, esperti, che ne volessero un confronto; i contenuti cardine del modello scheletro del DVR esposto sono in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

L'obbiettivo della Valutazione dei rischi, è il raggiungimento di un livello di salute e sicurezza quanto migliore possibile, con: "l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".

Nella pratica, i criteri/metodi di Valutazione (stima dei rischi), si possono ricondurre all'uso di:

- Norme tecniche
- Linee guida INAIL
- Buone Prassi validate CCP
- altri metodi a scelta del DL

E' sempre il datore di lavoro che deve scegliere i criteri e metodi per la valutazione dei rischi per la redazione dei DVR e poterne dimostrare l'efficacia.

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti sequenziali, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

Tabella Check VR / Titoli TUS

Tabella Check VR

Fig. 1 - Tabella di Check VR alla Data xx.yy.zzzz

Si veda Doc.: Tavola Sicurezza: Fattori di rischio e metodi Valutazione 

  P  

Premessa

E' definita l'anagrafica dell'azienda, tra cui le figure previste dal D.Lgs 81/2008 che individuano l'Organigramma della sicurezza:

DVR 00

In sintesi, secondo quanto riportato nell'Art. 28, è possibile suddividere il Processo di redazione del DVR in aspetti comuni, ad esempio in 5 Step (5 Schede).

Le 5 Schede per la Valutazione dei Rischi

Dati di input:
1. Attività con un numero di addetti >10 per la quale è prevista la stesura del DVR.
2. Attività non SEVESO

  1  

Scheda mansione

La "Scheda mansione" identifica tutte le mansioni dei lavoratori dell'Azienda e quelle considerate specifiche (che hanno necessità di formazione e addestramento specifico):

DVR 01

  2  

Scheda rischio

La "Scheda rischio" (e della stessa "n Schede" se presenti "n rischi") identifica il rischio, con la/e mansione/i associate, i riferimenti normativi, il Criterio di valutazione adottato ed i risultati ottenuti.

E' questo il passaggio più critico e importante, saper individuare:

1. I Rischi da valutare

Saper scegliere: 

2. I Criteri e Metodi di valutazione

I Criteri saranno generalmente differenti da rischio a rischio;
- Per determinati i rischi sarà sufficiente una valutazione strumentale (es. Rischio rumore) e dalla stessa filtrare i risultati;
- Per altri rischi sarà necessario effettuare una valutazione qualitativa-quantitativa (es Stima dei rischi per le attrezzature di lavoro con i metodi a matrice);
- Per altri rischi occorrerà effettuare ad esempio dei calcoli analitici (rischio ATEX);
- Per altri occorrerà rispettare regole e norme tecniche (rischio incendio);
- Per altri potrebbe essere sufficiente un controllo documentale di certificati e dichiarazioni.

Guida Stesura DVR   Scheda rischio

(*) Indicare se rischio particolare
(**) Stima de rischio in funzione del metodo adottato (Es. Basso/Medio/Alto)

Si avranno più "Schede rischio" in funzione dei rischi potenziali individuati (anche rischi specifici), la valutazione del rischio eseguita con i criteri esposti potrà essere accettabile o meno, secondo i criteri

Nel caso che i risultasti delle valutazione iniziale non siano accettabili, occorrerà passare al punto 3, con l'individuazione delle misure di protezione  da mettere in atto con un programma (4) e procedure adeguate (5).
Anche nel caso di rischi accettabili al punto 2, potrebbe essere necessario adottare delle misure di prevenzione e protezione e attore un programma di miglioramento, in questo caso definibile come "programma di monitoraggio" dei risultati di accettabilità.
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per la Valutazione de l rischio.

 

  3  

Scheda misure di prevenzione e protezione

Nella "Scheda misure" (e della stessa "n Schede Misure" se presenti "n rischi"), saranno individuate le misure di prevenzione e protezione da attuare per quel rischio, nel caso in cui l'esito della "Valutazione iniziale di cui al punto 2" sia "non accettabile":

DVR 03

Il legislatore pone particolare attenzione ai DPI.
A fronte delle misure attuate / attuabili il rischio potrà essere ridotto (Risultati ottenuti/attesi).
Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per le Misure di Prevenzione e Protezione adottate.

  4  

Programma misure prevenzione e protezione:
- Programma adeguamento
- Programma miglioramento

Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):


Guida Stesura DVR   Scheda Programma

(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento

Nella scheda si farà riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, di riferimento per il Programma.

Livelli Priorità

Livelli Priorità Programma adeguamento

Livelli Programma adeguamento

Livelli Priorità Programma miglioramento

Livelli Programma miglioramento



  5  

Procedure per l'attuazione delle misure adeguamento / miglioramento

Le misure di prevenzione e protezione di adeguamento e di miglioramento saranno attuate attraverso delle adeguate Procedure nelle quali deve essere individuata una figura Responsabile.

Procedure misure

Le schede sono generalmente collegate, riferendosi al medesimo rischio, in relazione a quanto riportato nell'Art. 28 del D.Lgs. 81/2008 il Piano di miglioramento (Programma + Procedure) potrebbe essere distinto. Nella scheda si farà riferimento ad Allegati (Procedura dettagliata/Checklist, altri Dati).
...

[panel] 

D.Lgs. 81/2008 (Per quanto concerne la valutazione dei rischi)

Art. 2. Definizioni

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (1) (2)
...

(Note)
(1) Il Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(2) Il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 1, lettera r), del presente articolo 18, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (1) (2)
...

(1) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. a, dispone la sostituzione dei commi 3 e 3 bis
(2) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (9), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (2)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.(4) (5)

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. (0) (1)
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(3)

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.(6)(8)

(Note)
(0) Comma introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 seguentemente modificato da (3).
(1) Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi".
(2) La legge 1 ottobre 2012, n. 177 aggiunge l'ultimo periodo "e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo"
(3) La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'articolo 13 modifica il comma 3 bis. (Procedura di infrazione n. 2010/4227)
(4) Circolare MLPS 18 novembre 2010 - Approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1- bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(5) Circolare MI 2 marzo 2015 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel personale che presta servizio nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
(6) Comma inserito dall'art. 20, comma 1 lett. e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(7) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
(8) Determinazione INAIL 5 marzo 2020 n. 49 - Attuazione dell'art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008. Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
(9) L'Art. 6 e l'allegato I della Legge 17 ottobre 1967 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, stabiliscono i casi di divieto lavorativo  minorile.

Art. 53. Tenuta della documentazione
...
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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