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Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

Gruppi elettrogeni P d 25 kW gli obblighi per l installazione

Gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione / Febbraio 2023

ID 18474 | 19.02.2023 / Documento completo allegato

Documento relativo agli obblighi per l'istallazione di gruppi elettrogeni di Pot. nominale complessiva fino a 25 kW: Marcatura CE, sicurezza lavoro TUS, Prevenzione Incendi, TUA, altro.

Il documento risulta essere così strutturato:

1. Marcatura CE
2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto
3. Sicurezza
4. Norme UNI/ISO/CEI
5. Prevenzione incendi
6. Dichiarazione di Conformità Impianti
7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
________

1. Marcatura CE

I gruppi elettrogeni (tutte le potenze) ) devono essere marcati CE in accordo con la Direttiva 2006/42/CE (macchine) e norma armonizzata EN ISO 8528-13:2016 Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016)

Il fabbricante, dovrà, quindi:

- effettuale VR.
- predisporre il FT,
- rilasciare Dichiarazione Dichiarazione di Conformità CE.
- consegnare il Manuale di Istruzioni per l'Uso e la manutenzione.

2. Emissione acustica ambientale macchine all'aperto

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) devono rispettare:

Direttiva 2000/14/CE (OND) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
...
Articolo 12
Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
- gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45

3. Sicurezza

I Gruppi elettrogeni (tutte le potenze) sono attrezzature di lavoro e rientrano nel Titolo III Capo I e III, in particolare devono rispettare i requisiti cui Art. 70Art. 81Titolo IX (se pertinente) del D.Lgs. 81.2008 e devono rispettare i pertinenti requisiti di cui all'All. V del D.Lgs. 81.2008 se messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle:

Direttiva 2006/42/CE (macchine),
Direttiva 2000/14/CE (rumore macchine),
Direttiva 2014/30/UE (EMC),
Direttiva 2014/35/UE (BT),
Direttiva 2014/34/UE (ATEX) se pertinenti installati in ambienti ATEX di cui alla Direttiva 99/92/CE.

L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono effettuati secondo la regola dell’arte e la regolamentazione vigente nonché secondo quanto indicato nelle norme tecniche impiegate per la progettazione ed installazione dell’impianto e nel manuale di uso e manutenzione fornito dall’impresa installatrice. Le operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti, nonché dal relativo manuale di uso e manutenzione.

La manutenzione degli impianti e dei componenti che li costituiscono è svolta da personale esperto, qualificato sulla base della regola dell’arte specifica ed applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. (D.M. 13 luglio 2011)

4. Norme UNI/ISO/CEI

Per i gruppi elettrogeni le norme UNI/ISO/CEI da osservare sono principalmente le seguenti:

ISO 8528-1:2018
ISO 8528-2:2018
ISO 8528-3:2020
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-4:2005
ISO 8528-5:2013 Ritirata
ISO 8528-6:2005
ISO 8528-7:2017
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-8:2016
ISO 8528-9:2017
ISO 8528-10:2022
ISO 8528-12:2022
UNI EN ISO 8528-13:2016
EC 1-2016 UNI EN ISO 8528-13:2016
CEI 11-1:1999 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Dal primo novembre 2013, la nona edizione della Norma CEI 11-1 è abrogata e sostituita dalle Norme:
- CEI EN IEC 61936-1:2022 (Classificazione CEI 99-2)
- CEI EN 50522:2022 (Classificazione CEI 99-3)
CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria (abrogata dal 1° marzo 2022)
CEI EN IEC 61439-1:2022
CEI EN 88528-11:2005
CEI EN 60204-1:2018
CEI 64-8/5:2021

5. Prevenzione incendi 

La RTV di riferimento è il D.M. 13 luglio 2011, peraltro:

________

DPR 151/2011

Attività n. 49 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di  cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW

Fino a 350 kW

Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

64

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenzacomplessiva superiore a 25 kW

Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività introduce gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

________

Al Titolo IV del D.M. 13 luglio 2011 è riportato:

In particolare, quindi, al Capo I, Titolo I del D.M. 13 luglio 2011 è previsto:

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
...
2. Marcatura CE

2.1. Il gruppo e/o l’unità di cogenerazione, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità. L’utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell’organo di vigilanza (vedi cap. 1)

2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.

6. Dichiarazione di Conformità Impianti

Gruppi elettrogeni alimentazione dei motori a combustibile gassoso: Dichiarazione di Conformità del sistema di adduzione ed utilizzo del gas ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.

Necessaria la Dichiarazione di Conformità per l'impianto a valle.

7. Autorizzazione costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

Ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 non sono soggetti, in generale, ad autorizzazione i gruppi elettrogeni P ≤ 25 kW, ma a comunicazione Enti di riferimento. (vedi a seguire).

8. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
...

9. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
...

10. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
...
Segue in allegato

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Per tutti gli altri Gruppi elettrogeni P > 25 kW vedasi Documento:

Vedi: Vademecum gruppi elettrogeni

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