Implementazione GHS e Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo
Il GHS, per il trasporto di merci pericolose, è attuato attraverso le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo." ed i seguenti strumenti giuridici internazionali sul trasporto:
(a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code);
(b) ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO TI);
(c) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR);
(d) Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID);
(e) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN);
La quinta edizione riveduta del GHS è stata attuata nel periodo 2014-2015, una volta che gli strumenti giuridici sul trasporto di cui alla (a) ad (e) sopra sono stati resi obbligatori attraverso le disposizioni della 18a edizione riveduta del Regolamento tipo dell'ONU.
La sesta edizione riveduta del GHS è attuato nel periodo 2016-2017, dopo che gli strumenti giuridici sul trasporto di cui alla (a) ad (e) sono stati resi obbligatori attraverso le disposizioni della 19a edizione riveduta del Regolamento tipo dell'ONU.
Figure 1 e 2 riassumono il rapporto tra le diverse edizioni riveduta del GHS e del Regolamento tipo dell'ONU ed i relativi strumenti giuridici sul trasporto.
La Tabella 1 (allegato) riassume lo stato di attuazione del GHS (Rev.5), per classe di pericolo, attraverso il regolamento tipo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose (Rev.18) ed i principali strumenti giuridici che disciplinano il trasporto di merci pericolose.
1. Trasporto marittimo:
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
L'Emendamento 37-14 è armonizzato (salvo quanto diversamente specificato nella tabella 1) con la 18a edizione riveduta dei regolamenti tipo dell'ONU ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2016 per due anni. Il Codice IMDG è di applicazione obbligatoria per 162 paesi aderenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in mare (Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS).
2. Trasporto aereo:
ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO TI)
L'edizione 2015-2016 della ICAO TI è armonizzata (salvo quanto diversamente specificato nella tabella 1) con la 18a edizione riveduta del regolamento tipo dell'ONU ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'ICAO TI sono di applicazione obbligatoria delle parti 191 paesi la Convenzione internazionale per l'aviazione civile.
3. Trasporto su terra:
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)
(48 parti contraenti). I regolamenti annessi sono di applicazione obbligatoria per il traffico nazionale nei paesi dell'UE e del SEE attraverso la direttiva europea 2008/68/CE (vedi nota 1) e nella Federazione russa (Ordinanza No.272 del 15 aprile 2011).
Regulations concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)
(43 parti contraenti) (anche di applicazione obbligatoria per il traffico nazionale nei paesi dell'UE e del SEE attraverso la direttiva europea 2008/68/CE (vedi nota 1)).
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN)
Allo stato attuale, l'accordo ha 18 parti contraenti.
I regolamenti sono di applicazione obbligatoria anche per il traffico nazionale nei paesi dell'UE e del SEE attraverso la direttiva europea 2008/68/CE (vedi nota 1) solo per i paesi che non sono collegati per via navigabile interna di altri paesi dell'UE.
L'edizione 2015 del RID/ADR/ ADN (applicabile dal 1° gennaio 2015) è armonizzata salvo quanto diversamente specificato nella tabella 1 con la 18a edizione riveduta del Regolamento tipo dell'ONU.
Nota 1: La direttiva 2008/68/CE si applica al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile all'interno o tra gli Stati membri dell'UE. Si fa riferimento diretto agli strumenti giuridici pertinenti di attuazione delle disposizioni dei regolamenti tipo delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e navigazione interna (ad esempio: l'accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per via navigabili interne (ADN) e il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)).
La direttiva è entrata in vigore il 20 ottobre 2008. Si continua ad applicare ADR e RID al trasporto su strada/rotaia di merci pericolose all'interno dell'UE, e richiede che Stati con vie navigabili interne collegate, mediante vie navigabili interne, a quelle di altri Stati membri di applicare le norme allegate all'ADN dal 1° luglio 2009 e al più tardi entro il 1° Luglio 2011 anche se non siano parti della ADN. Dopo la sua adozione, le seguenti direttive sono state abrogate:
Direttive 94/55/CE e 96/49/CE (e successive modifiche) sul trasporto di merci pericolose;
Direttive 96/35 / CE e 2000/18 / CE sui consulenti per la sicurezza pericolose merci; e
Decisioni della Commissione 2005/263/CE e 2005/180/CE (e successive modifiche) in materia di deroghe nazionali dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.
Gli allegati della direttiva sono regolarmente adattati per tenere conto delle modifiche apportate a ADR/RID/ADN ogni due anni.
Questi adeguamenti sono solitamente denominati "adeguamenti al progresso scientifico e tecnico" (vedi le direttive della Commissione 2010/61/UE del 2 settembre 2010, 2012/45/UE del 3 dicembre 2012 e il 2014/103/UE del 21 novembre 2014).
Per ulteriori informazioni sulla legislazione dell'Unione europea in materia di trasporti interno di merci pericolose consultare il sito della Commissione Europea.