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Formazione conducenti | C.F.P. ADR

Formazione conducenti CFP ADR 2017

Formazione conducenti - C.F.P. ADR

Capitolo 8.2 ADR 2017

La materia sulla formazione professionale dei conducenti è disciplinata dall'ADR nel capitolo 8.2 relativo all’equipaggio del veicolo.

E' previsto che i conducenti dei veicoli destinati ai trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose su strada, devono essere muniti di apposito certificato di formazione professionale previsto dall'ADR, noto anche come "patentino ADR”.

Il certificato di formazione professionale è obbligatorio sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali, con veicoli con qualsiasi massa complessiva a pieno carico per quantitativi superiori a quelli di esenzione indicati nel capitolo 1.1.3.6.

Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell'accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del certificato di formazione professionale (CFP).

Qualora il CFP non sia obbligatorio, il conducente, al pari di ogni altro personale che ha a che fare col trasporto di merci pericolose, deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione.

I conducenti conseguono il patentino dopo aver seguito i corsi di formazione ed aver superato i relativi esami scritti mediante l'utilizzo di questionari.

Il certificato di formazione professionale ha una validità massima di cinque anni.

Nell'anno che precede le relative scadenze, tutti i conducenti potranno ottenere il rinnovo del patentino esclusivamente se superano il corso di aggiornamento ed i successivi esami scritti corrispondenti alla formazione posseduta.

All’interno dello stesso certificato vi sono quattro abilitazioni: base e tre diverse specializzazioni (cisterna, esplosivi, radiottivi).

Requisiti formazione membri equipaggio ADR

Il corso di formazione iniziale si compone di:

Superato l’esame relativo al corso base, si può sostenere l’esame per le specializzazioni.

Non occorre il CFP conducente:

- nei casi di esenzione totale o parziale (ADR 1.1.3);
- quando i veicoli viaggiano scarichi, salvo le cisterne che non siano state preventivamente bonificate;
- in altri casi specifici.

Il certificato di formazione professionale:

- è redatto su modello UE ed è valido in tutti i paesi dell'UE e in quelli firmatari dell'Accordo ADR. 
- ha validità di cinque anni e deve essere rinnovato frequentando un corso di aggiornamento e sostenendo un esame teorico, effettuato mediante questionari. I certificati rilasciati da uno Stato membro UE possono essere rinnovati anche negli altri Paesi UE;
- non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali;
- è revocato o sospeso in caso di revoca o sospensione della patente cui è associato;
- può essere sottoposto a revisione da parte dell'UMC.

I titolari di CFP rilasciati da Stati esteri, anche extracomunitari, possono circolare in Italia purché:

- lo Stato che ha emesso il documento sia contraente dell’accordo ADR;
- il modello sia conforme a quello previsto dall’accordo ADR;
- il documento sia in corso di validità.

Si può convertire il CFP di uno Stato UE o di altro Stato col quale vi sia accordo di reciprocità

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ADR 2017 Capitolo 8.2

8.2.2.4. 
Programma di formazione iniziale

8.2.2.4.1.
La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o della parte del corso di formazione polivalente deve strutturarsi come segue:

Figura_Formazione conducenti_C.F.P. ADR

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