Decreto 11 maggio 2017 | Esercizio e la manutenzione degli impianti a fune trasporto pubblico di persone
ID 9569 | Note di lettura
Il 30 Novembre 2019 è il termine ultimo per l'adeguamento degli impianti a fune esistenti per il trasporto pubblico di persone alle disposizioni del Decreto 11 maggio 2017 (9.1.1 Obblighi di adeguamento sull’esercizio).
Il Documento allegato, fornisce Note di lettura al Decreto 11 maggio 2017 in vigore dal 30 Maggio 2017, che tratta le disposizioni tecniche per esercizio/manutenzione degli impianti a fune.
Il Decreto 11 maggio 2017 (GU n. 118 del 23 maggio 2017) detta le disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.
Le disposizioni tecniche (allegato) si applicano dal 24 maggio 2017, alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012.
Le disposizioni tecniche sono una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all’esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.
E' presente un periodo transitorio di 24 mesi (fino al 30 maggio 2019) per l'adeguamento delle disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti contenute nel Decreto (9.1.1 Obblighi di adeguamento sull’esercizio), termine prorogato al 30 Novembre 2019 dal D.D. n. 166 del 13 maggio 2019 (GU n.125 del 30-05-2019).
Il D.D. n. 189 del 29 Maggio 2019 pone approvazione dei modelli dei Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui al Decreto 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”.
Articolazione
Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme
Capitolo 2 - Personale
Capitolo 3 - Modalità di esercizio
Capitolo 4 - Documenti per l’esercizio
Capitolo 5 - Procedure per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione
Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio
Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell’Autorità di sorveglianza
Capitolo 8 - Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva
Capitolo 9 - Norme transitorie
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IMPIANTI AEREI E TERRESTRI
Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone
Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme
Ambito
Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012.
1.1 Oggetto
Le presenti norme si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie (a fune alta e bassa) e slittinovie in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.
Le funivie si suddividono in:
a) funivia bifune con movimento “a va e vieni” o “a va o vieni”: consistente in una o più funi portanti costituenti vie di corsa, in un anello di fune trattivo e in uno o più veicoli ad esso collegati che percorrono le funi portanti con movimento “a va e vieni” o “a va o vieni”;
b) funivia bifune con movimento unidirezionale: consistente in due o più funi portanti costituenti vie di corsa ed in un anello di fune trattivo con movimento in un sol senso, continuo o intermittente, al quale vengono collegati i veicoli che percorrono le funi portanti; i collegamenti possono essere permanenti ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all’arrivo mediante dispositivi idonei;
c) funivia monofune con movimento unidirezionale continuo o intermittente o con movimento “a va e vieni”: consistente in una (o più) fune portante-traente chiusa ad anello alla quale vengono collegati i veicoli; i collegamenti possono essere permanenti (seggiovie ad attacchi fissi e simili) ovvero temporanei, attuati alla partenza e sciolti all’arrivo mediante dispositivi idonei.
La funicolare è un impianto a fune nel quale i veicoli sono trainati da una o più funi, lungo una via di corsa fissa al suolo o sorretta da strutture fisse.
La sciovia è un impianto a fune in cui i passeggeri, con gli sci ai piedi o mezzi equivalenti ammessi, sono trainati lungo una pista predisposta per mezzo di dispositive di traino collegati ad una fune e da questa trainati.
La slittinovia è un impianto costruttivamente simile alle sciovie, ma nel quale il trasporto dei viaggiatori ha luogo mediante speciali veicoli (slittini) propri dell'impianto, circolanti su apposita pista innevata e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie.
Scopo
Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.
Definizioni
[...] segue
3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica
3.25.1. Comportamento dei viaggiatori
I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.
Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe devono essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo ben visibile. Le disposizioni riguardanti gli obblighi ed i divieti devono essere riportate anche nelle lingue straniere più diffuse in loco.
I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.
I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumita degli altri viaggiatori, sono segnalati all'Autorità giudiziaria dal personale dell' impianto, ai sensi degli articoli 432 e 650 del codice penale.
Per le altre trasgressioni si applica il decreto del Presidente della Repubblica 753/80.
Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012, nonchè eventuali altri avvisi ritenuti utili per l'esercizio.
[...] segue in allegato
Decreti di riferimento:
Decreto 18 febbraio 2011
D.D. n. 337 del 16 Novembre 2012
D.D. n. 288 del 17 settembre 2014
Decreto MIT n. 203 del 1° dicembre 2015
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Decreto Dirigenziale n.144 del 18 maggio 2016
Decreto 11 maggio 2017
D.D. n. 166 del 13 maggio 2019
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