ADR: Esenzioni parziali 1.1.3 / ADR 2025
ID 1016 | Update 14.07.2024 - ADR 2025
NB: in rosso le novità ADR 2025
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1.1.3 Esenzioni Totali
ADR 1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto
Le disposizioni dell'ADR non si applicano:
a)
(i) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono imballate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
Se queste merci sono liquidi infiammabili trasportati all’interno di recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve eccedere i 60 litri per recipiente e i 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose in IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
(ii) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati nei limiti definiti dal paragrafo (a) (i) destinati inizialmente al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive e che sono trasportati come rifiuti, compreso quando queste merci pericolose non sono più imballate nella confezione originale per la vendita al dettaglio, a condizione che siano state adottate misure per evitare eventuali perdite nelle normali condizioni di trasporto.
b) (soppresso);
c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;
d) ai trasporti effettuati dalle autorità competenti per gli interventi di emergenza o sotto la loro vigilanza, nella misura in cui tali trasporti sono necessari riguardo l’intervento di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati:
- da veicoli che trasportano veicoli che sono stati coinvolti in incidenti o hanno subito un guasto e contengono merci pericolose;
- per contenere e rimuovere le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento accidentale per spostarle nel luogo adeguatamente sicuro più vicino;
e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza.
NOTA:
Per i materiali radioattivi, vedere 1.7.1.4.
f) ai trasporti di recipienti vuoti statici non ripuliti o di recipienti di stoccaggio e di cisterne che hanno contenuto gas di Classe 2, gruppi A, O o F, materie di Classe 3 o Classe 9 che appartengono al gruppo di imballaggio II o III o pesticidi di Classe 6.1 che appartengono al gruppo di imballaggio II o III, alle seguenti condizioni:
- tutte le aperture ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando installati) siano chiuse ermeticamente;
- siano state adottate misure per prevenire qualsiasi perdita di contenuto durante le normali condizioni di trasporto;
- il carico sia stato fissato in intelaiature o gabbie o altri dispositivi di movimentazione o su veicoli o containers in modo tale che non si stacchino o si spostino durante le normali condizioni di trasporto.
Tale esenzione non si applica a recipienti statici o di stoccaggio e a cisterne che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o a materie il cui trasporto è vietato dall’ADR.
1.1.3.2 Esenzioni relative al trasporto di gas
Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto:
a) dei gas contenuti nei serbatoi o nelle bombole di combustibile di un veicolo effettuante un'operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi) utilizzato o destinato ad un utilizzo durante il trasporto;
I Gas possono essere trasportati in serbatoi fissi o bombole di combustibile fisse, direttamente collegati al motore o all’equipaggiamento ausiliare o in recipienti a pressione trasportabili che sono conformi alle appropriate disposizioni regolamentari. La capacità totale dei serbatoi o bombole di combustibile di un’unità di trasporto, tra cui i serbatoi autorizzati conformemente al 1.1.3.3 a) non deve superare la quantità di energia (MJ) o la massa (Kg) corrispondente a un equivalente energetico di 54000 MJ
NOTA 1
Il valore di 54000 MJ per l’equivalente energetico corrisponde al limite del 1.1.3.3 a) (1500 litri)
Per quanto riguarda il tenore energetico dei carburanti, vedere la tabella seguente:
La capacità totale non deve superare:
- 1080 Kg per il GNL e il GNC;
- 2250 litri per il GPL
NOTA 2
Qualsiasi contenitore dotato di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e stivato in un veicolo è considerato come parte integrante del veicolo e beneficia delle stesse esenzioni per quanto riguarda il combustibile necessario al funzionamento dell’equipaggiamento.
b) soppresso
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Segue in allegato tutto il capitolo Esenzioni 1.1.3 ADR
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