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DPCM 17 dicembre 2021

Verifica obbligo vaccinale e green pass

DPCM 17 dicembre 2021 / Verifica dell’obbligo vaccinale e green pass

ID 15192 | 17.12.2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.

(GU n.299 del 17.12.2021)

_______

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:
« ee) strutture che ospitano persone in situazione di fragilità: strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria;
ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti pubblici previsti dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall’art. 4 della legge n. 3 del 2018, nonché gli enti di cui all’art. 5 della legge n. 56 del 1989;
gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle ostetriche.»;
b) all’art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2 -bis . Il presente decreto disciplina, altresì, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»;
c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti delle certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC, all’art. 11, comma 1, lettera e) , dopo le parole «medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti» sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati» e dopo le parole «altri medici» sono aggiunte le parole «, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»;
d) all’art. 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell’eventualità in cui dal flusso dei tamponi molecolari che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positività al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l’effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l’effettuazione di un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell’interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS -Cov-2, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.»;
e) all’art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite di una apposita funzionalità del Sistema TS, la revoca di dette certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità indicando una delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.
7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l’evento sanitario che ha generato le certificazioni revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute una funzionalità di interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei commi 5 e 6»;
f) all’art. 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l’applicazione di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10, lettera a) , e le librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalità di verifica limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.»;
g) all’art. 13, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «16. Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9 -quinquies , comma 4, e 9 -septies , comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, ovvero mediante le modalità automatizzate di cui al comma 10, descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera b) , del regolamento (UE) n. 2016/679.».
h) all’art. 15, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «10. Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento in modalità asincrona, descritta nell’allegato G, tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell’apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo dell’istruzione-Sidi.
3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativo dell’istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nell’allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
4. Nelle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionaleDGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Art. 17 -quater (Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui agli articoli 4 -bis e 4 -ter del decreto-legge n. 44 del 2021). — 1. La verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8 -ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni, nonché nelle strutture di cui all’art. 1 -bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, ovvero dei soggetti che svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa presso le strutture del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, è effettuata mediante esibizione da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano il rispetto dell’obbligo vaccinale. Art. 17 -quinquies (Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie). — 1. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalità, descritte nell’allegato M, che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale degli iscritti, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona,
tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma nazionale-DGC. Le funzionalità di verifica sono attivate dal Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni nazionali.
2. Le funzionalità di cui al comma 1, in sede di verifica da parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresì, le eventuali variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non sono rese disponibili all’atto della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f) , del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. All’esito dell’istruttoria di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell’ambito dell’azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f) , del regolamento (UE) n. 2016/679.
5. La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, è annotata sull’albo dell’Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell’albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria.
Art. 17 -sexies (Trattamento dei dati personali per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale). — 1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa l’INPS e il Ministero dell’economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’art. 17 -bis , tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.
2. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il Ministero dell’istruzione quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’art. 17 -ter , tramite il sistema informativo dell’istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.
3. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’art. 17 -quinquies , per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.
4. Le strutture di cui agli articoli 1 -bis e 4 -ter del decreto-legge n. 44 del 2021 nonché gli uffici scolastici regionali e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 -bis , comma 7, 17 -ter , comma 1, e 17 -quater , comma 1.
5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture di cui all’art. 1 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell’allegato I ovvero con le modalità di cui all’art. 17 - bis , comma 3.
6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi dell’art. 17 -quinquies , commi 4 e 5.
7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei soggetti di cui agli articoli 17 -bis , comma 2, e 17 -ter è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2- quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui agli articoli 17 -bis , 17 -ter , 17 -quater è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.
10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica di cui all’art. 17 -quinquies sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.
11. I soggetti di cui agli articoli 17 -bis , comma 2, e 17 -ter trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e all’eventuale applicazione delle misure previste dagli articoli 4 -bis , commi 4 e 5, e 4 -ter , commi 3 e 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e all’eventuale applicazione delle misure previste dall’articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
13. Il trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;
m) gli allegati B, C, F, G, H sono sostituiti con i corrispondenti allegati al presente decreto;
n) sono aggiunti gli allegati I, L, M parimenti allegati al presente decreto.

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