DoP disponibile sito web: non obiezioni al regolamento delegato
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))
Il Parlamento europeo,
- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)7086),
- vista la lettera del 14 novembre 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1) (CPR), in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 1,
- visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
- visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 10 dicembre 2013,
A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato sugli approvvigionamenti elettronici entri in vigore quanto prima, poiché le disposizioni sostanziali dell'atto legislativo di base, comprese quelle relative alla fornitura di dichiarazioni di prestazioni, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013;
B. considerando che la possibilità di mettere a disposizione tali dichiarazioni su Internet permetterebbe, conformemente alle intenzioni del legislatore, ai fabbricanti di prodotti di costruzione di ridurre i costi e accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni nel suo complesso;
C. considerando che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere preparato in anticipo dalla Commissione per evitare inopportuni ritardi nell'autorizzare una deroga all'obbligo imposto ai fabbricanti di fornire copie cartacee o elettroniche di una dichiarazione di prestazione per ciascun prodotto immesso in commercio;
D. considerando che è della massima importanza che sia il Parlamento che il Consiglio possano esercitare i loro diritti di colegislatori quali definiti nei trattati, compresa la decisione in merito agli elementi da delegare alla Commissione nei futuri atti legislativi di base, e che il Parlamento possa partecipare alle consultazioni, insieme agli esperti degli Stati membri e ad altri soggetti interessati, prima dell'adozione di un atto delegato e in modo trasparente;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
P7_TA(2013)0551
GU C 468/273 del 15.12.2016