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Dismissione cisterne di gasolio: Obbligo di rimozione

Dismissione cisterne di gasolio   Obbligo di rimozione

Dismissione cisterne di gasolio: Obbligo di rimozione anche se inertizzate e/o bonificate (APRIE - Pa Trento)

ID 17473 | 30.08.2022 / Scheda allegata

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento:

FAQ Dismissione cisterne di gasolio

In provincia di Trento non c'è una norma provinciale specifica per le dismissione dei serbatoi di gasolio. Pertanto si fa riferimento ai concetti generali contenuti nel D.Lgs. 152/06 e nel TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).

La dismissione delle cisterne interrate, ancorché bonificate e quindi prive di sostanze potenzialmente inquinanti, identifica le stesse quale rifiuto, qualora non siano espressamente riutilizzate, ai sensi dell’art. 183 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 63 del TULP.

In caso di mancato utilizzo, sussiste l’obbligo per il detentore di smaltirle a norma di legge, secondo quanto disciplinato dall’art. 192 del medesimo decreto, comma 1:

"Art. 192 (divieto di abbandono) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati."

e dall'art. 90 del TULP, comma 1:

"Art. 90 (Divieto di abbandono dei rifiuti) 1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III."

Quindi, al di là di motivazioni di ordine strutturale e di sicurezza che impediscano per accertati motivi la loro rimozione, non è possibile lasciare le cisterne nel sottosuolo, anche se inertizzate e/o bonificate, a meno che non vengano riutilizzate (ad esempio come serbatoio ad uso irriguo). Sono fatti salvi, comunque, gli obblighi derivanti dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06 relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora si evidenzino situazioni di potenziale contaminazione.
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