Direttiva delegata (UE) 2021/1716
Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione
GU L 342/45 del 27.9.2021
Entrata in vigore: 17.10.2021
Recepimento - Applicazione: 27.09.2022
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Articolo 1
La direttiva 2014/47/UE è così modificata:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):
(*1) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;"
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;
2) nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:
a) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
«g) T1b
h) T2b»;
b) sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):
«i) T3b
j) T4.1b
k) T4.2b
l) T4.3b
m) Altre categorie di veicoli:
(precisare)».
Articolo 2 Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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