Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Guida all'utente
Il Dipartimento Politiche Europee ha realizzato una Guida per il riconoscimento delle qualifiche professionali per facilitare la comprensione delle norme, europee e nazionali, che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.
Nel 2005, con la direttiva n. 36, si è proceduto a un riordino della materia relativa alla mobilità dei servizi professionali, in quanto le raccomandazioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 invitavano la Commissione a elaborare un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento delle qualifiche professionali.
Pertanto, la direttiva ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell'insegnamento superiore prolungato, direttiva 92/51/CEE sul riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di un altro tipo di istruzione e formazione professionale e direttiva 99/42/CEE sul meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l'artigianato, il commercio ed alcuni servizi), e le precedenti dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto direttiva 85/384/CEE, farmacista direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico direttiva 93/16/CEE). A chi si applica? La direttiva si applica a tutti i cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione Europea (UE), nonché ai cittadini dell’Islanda, Norvegia e Liechtestein, che intendono esercitare una professione regolamentata1 in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori dipendenti.
La direttiva prevede oltre alla «libertà di stabilimento» la possibilità della «libera prestazione di servizi».
segue in allegato