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Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020

Deliberazione n  3 del 24 giugno 2020

Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020

Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili

Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.

VediCircolare n. 1 del 04 febbraio 2021 "Errata corrige allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020" - La circolare n. 1 del 04 febbraio corregge l’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020.

Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014)

1. All’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”
b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.”
2. L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.

Articolo 2 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)

Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.

Articolo 3 (Provvedimenti di iscrizione)

1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
2. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
3. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

Articolo 4 (Periodo transitorio)

I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla presente delibera sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 2 febbraio 2021.

Allegati

ALLEGATO “A”

Schema di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del d.m. 3 giugno 2014, n. 120

ALLEGATO “B”

Modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014

ALLEGATO “C”

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria 2bis

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Fonte: Albo Nazionale Gestori Ambientali

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