Decreto1 luglio 2022 / Individuazione dei criteri e costi accertamenti di laboratorio
Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
(GU n.179 del 02.08.2022)
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Art. 2 Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis., del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al citato art. 111, comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo di cui al comma 1 e' formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari:
a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, dal costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e dal costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico;
b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti;
c) costo figurativo (utile lordo ed imposte);
d) costi fissi.
3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Art. 111 Controllo tecnico, contabile e amministrativo
1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate le modalita' e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'. Con il regolamento di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere incaricato della verifica di conformita'. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e', di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate compiutamente le modalita' di effettuazione dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9.
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I laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, sono quelli previsti all’art.59 del D.P.R. n. 380/2001, lettera c-bis (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 59 Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
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