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Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

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Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti / Consolidato 2024 

Ed. 6.0 del 14 Aprile 2024 / PDF ed EPUB Mobile

Disponibile il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Radiazioni ionizzanti, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile/navigabile riservato Abbonati Sicurezza.

Il Decreto si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

Il Decreto ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di individui:

- Esposizione dei lavoratori (occupational exposure);
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (medical exposure);
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche (public exposure);

ed ambito di applicazione:

- Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o dell'ambiente (planned exposure situation)
- Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è più richiesta l'adozione di misure urgenti (existing exposure situation)
- Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation) 
______

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Disposizioni integrative e correttive Dlgs 31 Luglio 2020 n. 101

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Download Indice Ed. 6.0 Aprile 2024

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

ART.1 Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 2013/59/Euratom articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; 
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione.

ART.2 Ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione Europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.3 Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis)

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;
c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.

ART.4 Giustificazione delle pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 19;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.

ART.5 Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 2013/59/Euratom articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanato l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dal!' esercente.
3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose.
4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di tempo appropriato.

ART.6 Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 2013/59/Euratom articolo 7)

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello.

Testo nativo

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29). Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Ed. 1.0 Settembre 2020

[...]

Ed. 2.0 Marzo 2021

- Modificata completamente veste grafica, con ricostruzione formule matematiche e convertite tabelle da immagini a tabelle testo.

Ed. 2.1 Maggio 2021

Decreto-Legge 30 Aprile 2021 n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.103 del 30.04.2021)

Ed. 2.2 Giugno 2021

Legge 17 giugno 2021 n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.146 del 21.06.2021).

Ed. 2.3 Settembre 2021

Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (GU n.231 del 27.09.2021)

Ed. 2.4 Novembre 2021

Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (GU n.282 del 26.11.2021)

Ed. 2.5 Gennaio 2022

Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.309 del 30.12.2021)

Ed. 3.0 Marzo 2022

- Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022.

- Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicata nella GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8.

Modifiche:

- Art. 72 comma 4.

Inserita nota (N5). La Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022, ha disposto all’art. 9 che all’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

- Art. 22 comma 1.

Inserita nota (N1). La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha disposto con l'art. 11 co. 5 bis che all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

- Art. 48 comma 1

Inserita nota (N) . La La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha disposto con l'art. 4 co. 8-septies. All’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023”.

Ed. 4.0 Marzo 2022

Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.50 del 01.03.2022)

Modifiche:

- Art. 72, comma 1, 3, 3bis e 4

Inserite note (N6), (N7), (N8) e (N9).

- Sostituito l'Allegato XIX.

Ed. 4.1 Maggio 2022

- Legge 27 aprile 2022 n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.98 del 28.04.2022)

Modifiche:

- Art. 72, comma 1, 3 e 4. Inserita nota (N10)

Ed. 5.0 Gennaio 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Modifiche/abrogazioni:
- Articolo 7, relativo alle definizioni. Inserita Nota (N)
- Articolo 12, relativo ai livelli di riferimento radon. Inserita Nota (N)
- Articolo 13, relativo alla registrazione dei dati radon. Inserita Nota (N)
- Articolo 17, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro. Inserita Nota (N)
- Articolo 19, relativo al radon nelle abitazioni. Inserita Nota (N)
- Articolo 22, relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale. Inserite Note (N2) e (N3)
- Articolo 25, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N)
- Articolo 26, relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente. Inserita Nota (N)
- Articolo 29, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione. Inserita Nota (N)
- Articolo 36, relativo all’ autorizzazione al commercio di materiali radioattivi. Inserita Nota (N)
- Articolo 37, relativo all’importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N)
- Articolo 39, relativo al divieto di pratiche. Inserita Nota (N)
- Articolo 42, relativo al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N)
- Articolo 46, relativo alla notifica di pratica. Inserita Nota (N)
- Articolo 47, relativo all’esonero dall’obbligo di notifica di pratica. Inserita Nota (N)
- Articolo 48, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N1)
- Articolo 50, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserite Note (N1), (N2) e (N3)
- Articolo 54, relativo all’allontanamento dal regime autorizzatorio. Inserita Nota (N)
- Articolo 72, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Inserita Nota (N11)
- Articolo 105, relativo a relazioni e revisioni tra pari. Inserita Nota (N)
- Articolo 109, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. Inserita Nota (N)
- Articolo 110, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 111, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 124, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza. Inserita Nota (N)
- Articolo 129, relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione. Inserite Note (N), (N1) e (N2)
- Articolo 130, relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione. Inserita Nota (N)
- Articolo 131, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti. Inserita Nota (N)
- Articolo 133, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N)
- Articolo 136, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie. Inserita Nota (N)
- Articolo 138, relativo all’elenco dei medici autorizzati. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 151, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti. Inserita Nota (N)
- Articolo 155, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura. Inserite Note (N), (N1) e (N2)
- Articolo 158, relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche. Inserita Nota (N)
- Articolo 182, relativo al piano nazionale di emergenza. Inserita Nota (N)
- Articolo 199, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive. Inserita Nota (N)
- Articolo 202, relativo all’attuazione delle misure correttive e protettive. Inserita Nota (N)
- Articolo 203, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo. Inserita Nota (N)
- Articolo 204, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo. Inserita Nota (N)
- Articolo 205, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 208, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Articolo 210, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X. Inserita Nota (N)
- Articolo 211, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI. Inserita Nota (N)
- Articolo 218, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Articolo 231, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione. Inserita Nota (N)
- Articolo 233, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso. Inserita Nota (N)
- Articolo 234, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche. Inserita Nota (N)
- Articolo 235, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Allegato I, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche. Inserita Nota (N)
- Allegato II. Inserita Nota (N)
- Allegato III, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d’azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon. Inserita Nota (N)
- Allegato VI, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N)
- Allegato VIII, relativo all’ istanza di autorizzazione e al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N)
- Allegato IX, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N)
- Allegato XIII, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto. Inserita Nota (N)
- Allegato XIV, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta. Inserita Nota (N)
- Allegato XV, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione. Inserita Nota (N)
- Allegato XVI, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Inserita Nota (N)
- Allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 riguardante le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere all’ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attività. Inserita Nota (N)
- Allegato XIX, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica
- Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N)
- Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. Inserita Nota (N)
- Allegato XXIV, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse. Inserita Nota (N)
- Allegato XXV, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche. Inserita Nota (N)
- Allegato XXVI, relativo ai livelli diagnostici di riferimento
- Allegato XXVIII, relativo alla documentazione del manuale di qualità. Inserita Nota (N)
- Allegato XXXI, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari
- Allegato XXXII, relativo all’indice del piano di emergenza. Inserita Nota (N)

Inserito:
- Art. 8-bis Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). Inserita Nota (N)

Ed. 6.0 Aprile 2024

Avviso di rettifica (in G.U. 03/04/2023 n.79)

Modifiche:

- Allegato XIII paragrafo 2.1. Inserita nota (N1)
- Allegato XIV sezione I paragrafo 4.14-ter. Inserita nota (N1)
- Articolo 124 comma 12. Inserita nota (N)
- Articolo 182 comma 1. Inserita nota (N1)
- Articolo 182 comma 2. Inserita nota (N1)

...

Formato: pdf
Pagine: +380
Edizione: 6.0
Pubblicato: 14.04.2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-23-4
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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