Decreto legislativo 15 novembre 2021 n. 213 / Dlgs sicurezza delle infrastrutture stradali
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
(GU n.298 del 16.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
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Art. 1. Sostituzione dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
1. L’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta disposizioni per l’istituzione e l’attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.
3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall’Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a -quater ), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.
5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica altresì alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l’elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell’elenco delle strade è comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non già ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall’Unione europea.
7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».
[...]
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 5. Inserimento degli articoli 6 -bis , 6 -ter , 6 -quater e 6 -quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 6. Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 7. Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 8. Inserimento dell’articolo 9 -bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 9. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 10. Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 11. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 12. Inserimento dell’allegato II -bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 13. Sostituzione dell’allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 14. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria
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