DM 27 Settembre 2021 - Decreto bonus idrico
ID 14653 | 29.09.2021 / In allegato Testo DM firmato
In GU n.254 del 23.10.2021 pubblicato Decreto 27 settembre 2021 Erogazione del bonus idrico.
Decreto in attuazione di quanto previsto della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, GU n. 322 (Legge di Bilancio 2021)
Il decreto attuativo del bonus idrico è finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua.
Il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 (a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche”).
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse.
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.
All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.
All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.
L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.
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FAQ BONUS IDRICO 2021
DA CHI PUO’ ESSERE RICHIESTO?
Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, che dovrà essere compilata sulla piattaforma anche con i dati del proprietario.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS?
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
QUALI INTERVENTI SONO AMMESSI?
E’possibile richiedere l’ottenimento del bonus per le seguenti spese:
la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
COME RICHIEDERE IL BONUS?
I beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.
Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.
Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
- copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un - documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .
CAUSE DI RIGETTO O ESCLUSIONE
Il rimborso è escluso:
- ove la richiesta risulti errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
- ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
- esaurimento delle risorse stanziate.
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