Linee guida PUMS
Decreto 4 agosto 2017 n. 397
Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
In GU n.255 del 30-10-2019 è stato dato avviso di emanazione del DM 28 agosto 2019 n. 396 di modifica del decreto ministeriale 397/2017 linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS)
Art. 1. Finalità
1. Ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, art. 3, comma 7, il presente decreto ha la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio nazionale.
2. In coerenza con quanto definito nell’allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all’art. 3, comma 1, le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.
Art. 2. Linee guida
1. Le linee guida di cui all’art. 1 sono costituite da:
a) procedura uniforme per la redazione ed approvazione dei PUMS di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto;
b) individuazione delle strategie di riferimento, degli obiettivi macro e specifici e delle azioni che contribuiscono all’attuazione concreta delle strategie, nonché degli indicatori da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi dei PUMS, di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Per promuovere una visione unitaria e sistematica dei PUMS, anche in coerenza con gli indirizzi europei al fine di realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile, i relativi macro obiettivi minimi obbligatori, con i relativi indicatori elencati nell’allegato 2, sono monitorati con le modalità di cui all’art. 4, per valutare il grado di contribuzione al raggiungimento progressivo degli obiettivi di politica nazionale.
Art. 3. Adozione dei PUMS
1. Le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida di cui all’art. 1, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i PUMS già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto che, se necessario, sono aggiornati entro il termine di cui al comma 1.
Art. 4. Aggiornamento e monitoraggio
1. Il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.
L’eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.
2. I soggetti destinatari, di cui all’art. 3, comma 1, delle linee guida predispongono, altresì, un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato 2.
3. I dati relativi al monitoraggio di cui al comma 2 sono inviati all’Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale che, biennalmente, nell’ambito della relazione prevista dall’art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, informa le Camere in merito allo stato di adozione dei PUMS ed agli effetti dagli stessi prodotti sull’intero territorio nazionale.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il compito di monitorarne lo stato di attuazione ed al fine di proporre le eventuali modifiche previste all’art. 6, comma 1.
GU Serie Generale n.233 del 05-10-2017
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