Decreto 26 ottobre 2021 - Modifica alleg. III e IV Dlgs 27/2014 (RoHS)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell'8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
(GU n.281 del 25.11.2021)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
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Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è aggiunto il seguente punto 45:
45 | L’azoturo di piombo, lo stifnato di piombo, il dipicramato di piombo, il minio arancione (tetrossido di piombo), il biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) e il cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale). | Si applica alla categoria 11 e scade il 20 aprile 2026 |
Art. 2. Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. Al punto 42 dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Scade il 30 giugno 2026.».
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.
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